Anche per il 2023 sarà possibile riconoscere ai dipendenti un valore massimo di 200 euro a titolo di buoni carburante, esenti sotto il profilo fiscale e contributivo. Chiariamo quali sono i beneficiari, qual è la disciplina fiscale e contributiva e qual è la cumulabilità dei buoni.
La possibilità per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori è stata stabilita dal Decreto Legge 14 gennaio 2023, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”.
Lavoratori beneficiari
I lavoratori potenziali beneficiari dei buoni benzina sono esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato.
Considerando quanto espressamente previsto dalla normativa, sono pertanto esclusi i soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio gli amministratori di società, i collaboratori coordinati e continuativi e i tirocinanti.
Le disposizioni di cui al D.L. n. 5/2023 non fanno riferimento ad un importo massimo di reddito oltre il quale i dipendenti non possono avere diritto al bonus.
Infatti, analogamente a quanto previsto dalla Circolare n. 27/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate in materia di fringe benefit e buoni carburante introdotti dal Decreto Ucraina, si può ritenere che non vi sia alcun limite di reddito che ostacoli il riconoscimento della somma al dipendente.
È bene ricordare inoltre che il lavoratore non ha alcun diritto a ricevere un importo di 200 euro a titolo di buoni carburante. Il datore di lavoro potrà infatti decidere se erogarlo e a chi erogarlo.
Sembra infatti che il datore di lavoro possa riconoscere il bonus a tutti i lavoratori, a determinate categorie di lavoratori ovvero anche ad personam, ossia ad un singolo lavoratore.
Regime di esenzione fiscale e contributiva
Anche i buoni carburanti erogati nel corso del 2023, nel limite di 200 euro, godono del regime di esenzione fiscale e contributivo.
Infatti, il Decreto Legge prevede espressamente che “il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.
Qualora nel periodo d’imposta 2023 la predetta soglia venga superata, l’intero valore concorre alla formazione del reddito e, pertanto, la somma complessiva sarà soggetta a contribuzione e a tassazione Irpef (ma in merito saranno necessari gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Al fine di tale verifica, è necessario tenere conto del cosiddetto principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Sembrerebbe, pertanto, che l’esenzione prevista dal D.L. n. 5/2023 possa trovare applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2023 e nei primi 12 giorni dell’anno 2024, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo da parte del lavoratore beneficiario in periodi successivi.
Cumulabilità dei buoni
In attesa di chiarimenti da parte dall’Agenzia delle Entrate, si può ritenere applicabile quanto già chiarito per l’anno 2022 in merito alla cumulabilità dei buoni carburante D.L. Ucraina (D.L. n. 21/2022) con il regime ordinario di fringe benefit ai sensi dell’art. 51, comma 3 Tuir.
Stante quanto sopra e il disposto della nuova norma, il bonus carburante 2023 eventualmente riconosciuto al dipendente sembrerebbe cumulabile con eventuali ulteriori fringe benefit erogati dal datore di lavoro. Si tratterebbe, dunque, di una misura ulteriore rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51, comma 3 Tuir già citato.
La soglia di non imponibilità fiscale e contributiva per i fringe benefit erogati nel 2023 al momento è pari a 258,23 euro.
Pertanto, nel corso del 2023 il datore di lavoro potrà riconoscere al medesimo lavoratore:
- 200 euro di buoni carburante ai sensi del D.L. n. 5/2023;
- 258,23 euro di beni e servizi (es. buoni spesa, auto ad uso promiscuo, ulteriori buoni carburante, buoni acquisto).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato