L’indennità una tantum di 200 euro e l’integrazione di 150 euro è stata estesa ai soggetti senza partita IVA. A prevederlo è il decreto interministeriale n. 6 del 7 dicembre 2022.
Come noto, il DL n. 50/2022 (Decreto Aiuti) ha istituito un fondo con la finalità di finanziare la distribuzione delle indennità di 200 euro ai lavoratori autonomi e professionisti che hanno percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo inferiore a 35.000 euro. Indennità poi integrata di ulteriori 150 euro dal DL n. 144/2022 (Decreto Aiuti ter), ma soltanto per i beneficiari che hanno registrato un reddito inferiore a 20.000 euro. Oltre al requisito reddituale di cui sopra, il DM 19 agosto 2022 pone come requisiti necessari:
- essere già iscritti alla gestione previdenziale Inps di appartenenza alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n.50/2022);
- avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata, sempre entro la data del 18 maggio;
- aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione alla quale è richiesta l’indennità con competenza a decorrere dall’anno 2020 (esclusi coloro che non avevano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio).
Il decreto interministeriale n.6 del 7 dicembre 2022 modifica il DM 19 agosto 2022 allargando la platea dei beneficiari del contributo una tantum (200 euro ed eventuale integrazione di 150 euro) con l’inserimento dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA. Pertanto, se rispettano i medesimi limiti reddituali previsti per i titolari di partita IVA, possono anch’essi accedere al beneficio.
Dal punto di vista operativo, si attendono istruzioni dall’Inps e dalle casse di previdenza private per capire le modalità di presentazione delle domande.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN