Importanti le novità per il 2023 in merito al Reddito di Cittadinanza introdotte dalla Legge di bilancio. Analizziamole punto per punto.
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è stato istituito dal D.L. 4/2019 ed ha rappresentato, dal 1° aprile 2019, la misura fondamentale di politica attiva del lavoro, diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale delle persone.
La Legge 197/2022, ai commi dal 313 al 320, ha introdotto importanti novità che modificano in senso restrittivo la disciplina e che di seguito analizziamo.
Durata
La durata massima di erogazione passa da 18 mensilità a 7 mensilità, salvi i casi in cui nel nucleo familiare siano presenti alternativamente disabili, minorenni o soggetti con almeno 60 anni di età; in questi casi le mensilità continuano ad essere 18, con l’interruzione di un mese prima di ciascun rinnovo.
Nuovi requisiti
L’RdC è erogato se i componenti maggiorenni del nucleo, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, rendano, al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e aderiscano ad un percorso personalizzato di accompagnamento lavorativo e all’inclusione sociale.
È prevista una frequenza obbligatoria a corsi di formazione/riqualificazione professionale da frequentare per 6 mesi, pena la decadenza del beneficio per tutto il nucleo di riferimento.
I beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto agli obblighi scolastici, inoltre, hanno l’obbligo di frequentare percorsi di istruzione di primo livello, pena la decadenza del beneficio.
Componente integrativa per i nuclei familiari in locazione
La parte del RdC pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei in affitto per un massino di 3.360 euro annui, sia erogata direttamente al proprietario locatore dell’immobile che risulta dal contratto. Le modalità sono demandate ad apposito Decreto ministeriale.
Compatibilità tra RdC e redditi da lavoro dipendente
In caso di avvio di attività da lavoro dipendente di uno dei componenti il nucleo nel periodo in cui percepisce il RdC, il maggior reddito percepito concorre alla determinazione del beneficio per l’80% dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
Il maggior reddito percepito da contratti di lavoro stagionali o intermittenti non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite di 3.000 euro, comunicando all’Inps solo la parte eccedente tale limite.
Obblighi per i Comuni
I Comuni devono impiegare tutti i percettori del RdC residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale, nell’ambito dei lavori socialmente utili.
Decadenza del beneficio
Dal 1° gennaio 2023 la decadenza dalla percezione del RdC avviene nel caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro.
Abrogazione del RdC
Il RdC sarà abrogato a partire dal 1° gennaio 2024 e viene istituito (comma 321) nello stato di previsione del Ministero del Lavoro il “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva”.
Rita Martin – Centro Studi CGN