Nella Legge di Bilancio 2023 sono previste specifiche analisi di rischio per intercettare soggetti fiscalmente pericolosi, con conseguente invito a esibire i documenti contabili che attestino l’effettivo esercizio dell’attività collegata alla partita Iva attribuita.
Con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale e le frodi che spesso sono commesse tramite la costituzione di imprese “apri e chiudi” che operano cioè per poco tempo senza adempiere a nessun obbligo fiscale e contributivo e che poi cessano ogni attività, non permettendo di fatto alcuna attività di riscossione, è intervenuta la Legge 197/2023 all’art.1 commi da 148 a 150.
Il comma 148 stabilisce che l’Agenzia delle entrate dovrà effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva e, ogni qualvolta individuerà un soggetto “pericoloso”, lo dovrà invitare a presentarsi di persona in ufficio per esibire le scritture contabili obbligatorie; tale disposizione ha validità per qualsiasi tipologia di impresa o professione ed ha lo scopo di verificarne l’attività e il suo effettivo esercizio e l’assenza di fattori di rischio.
In caso di esito negativo, l’Agenzia delle entrate ha la facoltà di mettere in atto la cessazione della partita Iva con apposito provvedimento.
Il medesimo soggetto potrà eventualmente poi riaprire una nuova partita Iva ma dovrà rilasciare a garanzia una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni e per un importo non inferiore a 50.000 euro ovvero pari, se superiore, all’ammontare delle somme dovute per violazioni fiscali commesse prima del provvedimento di cessazione, se non già versate.
Nei confronti dei soggetti destinatari, il comma 149 stabilisce che venga irrogata anche una sanzione amministrativa di 3.000 euro, da versarsi senza possibilità di beneficiare del c.d. “cumulo giuridico” (art.11 c.7-quater del D.Lgs. 471/1977).
È da ricordare che in un primo momento nel testo della Legge di bilancio era prevista la corresponsabilità in merito alla sanzione amministrativa per dolo o colpa grave dell’intermediario che aveva trasmesso il modello di inizio attività.
Tale disposizione, fortunatamente, è stata soppressa in fase di approvazione della Legge; sarebbe stato infatti un aggravio non di poco conto nei confronti del professionista intermediario che al momento dell’apertura della partita Iva non ha nemmeno la possibilità di una puntuale verifica nei confronti del soggetto che la richiede.
Da ultimo si ricorda che il comma 150 prevede l’emanazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di uno o più provvedimenti attuativi per definire modalità e termini di applicazione di tale nuova disciplina.
Rita Martin – Centro Studi CGN