La Legge di bilancio 2023 ha previsto una detassazione in merito alle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione alimenti e bevande. Chiariamo come si applica l’imposta sostitutiva.
La Legge 190/2022, art.1 c.58 stabilisce che le somme percepite dai lavoratori in strutture come sopra specificato a titolo di mance erogate dai clienti anche con strumenti elettronici costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale del 5%, salvo rinuncia scritta del lavoratore.
Detti importi:
- sono esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- non sono computati ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’imposta sostitutiva è applicata alle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della Legge 287/91 del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro direttamente dal sostituto d’imposta.
La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva deve essere considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione (in favore del lavoratore) di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte dirette.
Rita Martin – Centro Studi CGN