Le domande di indennità una tantum 200 euro di collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata saranno riesaminate d’ufficio dall’Inps. È quanto precisato dall’Istituto con il Messaggio del 10 febbraio 2023, n. 635.
Requisiti per il riconoscimento dell’indennità
Il Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ha introdotto un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore di lavoratori dipendenti e altre categorie di soggetti.
Tra queste ultime, vi sono anche i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti e dottorandi di ricerca.
I requisiti richiesti dalla normativa per avere diritto all’indennità erano i seguenti:
- contratti di co.co.co. e per gli assegnisti e dottorandi di ricerca, contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti);
- iscrizione alla Gestione Separata Inps;
- non essere titolari di trattamenti pensionistici in genere;
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere titolare della medesima indennità una tantum in qualità di lavoratore dipendente ovvero di soggetto appartenente ad altra categoria cui è riconosciuta la medesima indennità.
Oltre alle condizioni sopra indicate, il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dai dottorati e assegni di ricerca non doveva essere superiore a 35.000 euro con riferimento all’anno 2021.
Il riconoscimento dell’una tantum era inoltre subordinato alla presentazione di un’apposita istanza all’Inps.
Riesame d’ufficio delle istanze rigettate
Come sopra già evidenziato, l’Inps, con proprio Messaggio del 10 febbraio 2023, n. 635, ha chiarito che effettuerà nuovamente un esame delle istanze rigettate con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione Separata.
Infatti, in fase di controllo da parte dell’Inps delle istanze presentate ai fini del riconoscimento dell’indennità è emerso che un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultava aver formalizzato l’iscrizione alla Gestione Separata prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della medesima gestione i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi.
Questo ha comportato numerosi provvedimenti di reiezione alle domande presentate dalle predette categorie di lavoratori.
L’iscrizione alla predetta Gestione deve infatti essere formalizzata, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e 27, della Legge n. 335/1995, a cura del lavoratore (in questo caso collaboratore, assegnista o dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente.
Pertanto, tenuto conto della finalità dell’intervento e della contemporanea sussistenza dei requisiti sostanziali della contribuzione effettiva connessa all’attività svolta e delle denunce Uniemens del committente, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto procederà al pagamento delle indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione Separata.
Di conseguenza, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori, assegnisti e dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione Separata, l’Inps sta procedendo al riesame d’ufficio, in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022 e della contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati, e al riconoscimento della misura, qualora risultino rispettati tutti gli altri requisiti normativamente previsti.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato