In sede di conversione in Legge del Decreto Milleproroghe è stata disposta la proroga del regime di smart working “semplificato” (senza firma di accordo individuale) per i cosiddetti lavoratori fragili, per i lavoratori dipendenti genitori di figli under 14 e per coloro a grave rischio di esposizione al Covid-19.
Al contempo rimane in vigore, per tutti gli altri lavoratori, la modalità ordinaria del ricorso al lavoro agile che presuppone la sottoscrizione preventiva di un accordo individuale e la comunicazione al Ministero del Lavoro entro i 5 giorni successivi dall’inizio della prestazione.
Il Legislatore è intervenuto, in primo luogo, a favore di due categorie di soggetti prorogando, sino al 30 giugno 2023, la disciplina in vigore durante l’emergenza Covid-19, riconoscendo, dunque, il diritto allo svolgimento della prestazione in smart working e senza necessità di un accordo individuale, ai:
- genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni;
- lavoratori maggiormente esposti al rischio da contagio da Covid-19.
In questa ultima categoria di lavoratori sono considerati coloro che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19, in ragione:
- dell’età;
- da immunodepressione;
- di esiti di patologie oncologiche;
- della condizione derivante dallo svolgimento di terapie salvavita;
- o da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria aziendale.
Si precisa inoltre che la modalità di svolgimento del lavoro agile deve risultare compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Il diritto allo smart working è riconosciuto anche ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14. In tale ipotesi il diritto è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- assenza nel nucleo familiare di un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- assenza di un genitore non lavoratore.
I lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli under 14 hanno pertanto il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza dell’accordo individuale, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti Legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione svolta.
La comunicazione di lavoro agile al Ministero del Lavoro dovrà essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.
La prestazione lavorativa in regime di smart working può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
La Legge n. 14/2023 proroga inoltre, sempre sino al 30 giugno 2023, la disposizione di cui alla Legge di Bilancio 2023 che assicura ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da particolari patologie (c.d. lavoratori fragili) e condizioni individuate da apposito Decreto del Ministro della Salute, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta in ogni caso ferma l’applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dall’azienda interessata, ove più favorevoli.
Anche in tale ipotesi sembra comunque necessaria la comunicazione ordinaria al Ministero del Lavoro, attraverso l’applicativo “Lavoro agile”, entro i 5 giorni successivi l’inizio della prestazione in modalità agile.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato