Il decreto Milleproroghe interviene in materia di bonus edili disponendo una serie di misure che prorogano i termini inizialmente previsti. Vediamo qual è il nuovo calendario delle scadenze.
In particolare, con la conversione in legge del provvedimento è stato reso definitivo il rinvio al 31 marzo 2023:
- delle comunicazioni di opzione per gli interventi edilizi;
- delle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.
È l’art. 3 comma 10-octies del DL 198/2022 che risulta inserito in sede di conversione in legge a disporre la proroga dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023 del termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni, riferite a detrazioni edilizie, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, inerenti:
- le spese sostenute nel 2022;
- nonché le rate residue non fruite delle detrazioni delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
Si coglie l’occasione per evidenziare i contenuti dell’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 che ha soppresso, a decorrere dal 17febbraio 2023, la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020. Tuttavia, si prevede una “clausola di salvaguardia” per la quale è comunque possibile esercitare tali opzioni in relazione agli interventi che in data anteriore al 17 febbraio 2023 risultano presentati i titoli abilitativi (art. 2 co. 2-3 del DL 11/2023).
La seconda proroga è prevista all’art. 3 comma 10-novies del DL 198/2022 inserito in sede di conversione in legge che prevede il rinvio dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023 del termine entro cui gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 del DM 1.12.2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi edilizi effettuati sulle parti comuni del condominio con evidenza delle quote di spesa imputate ai singoli condomini.
Si tratta di un adempimento con il quale l’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle Entrate (ai fini della dichiarazione precompilata) i dati delle spese sostenute nel 2022 per:
- gli interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale di recupero del patrimonio edilizio, di recupero e restauro della facciata, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (compresi gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020);
- l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Un caso particolare riguarda la trasmissione dei dati delle opere che hanno usufruito del superbonus (ex art. 119 del DL 34/2020): la comunicazione a cura degli amministratori va effettuata anche quando il condominio non ha effettuato pagamenti nel corso del 2022 per effetto delle opzioni per la cessione del credito da parte dei condomini o per lo sconto sul corrispettivo (ex art. 121 del DL 34/2020).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN