Bonus chef 2023: tutte le regole per beneficiarne

È previsto un credito d’imposta fino a 6.000 euro destinato a cuochi professionisti per l’acquisto di beni durevoli e corsi di aggiornamento. Chiariamo quali sono i requisiti per la domanda.

Si tratta di una misura a sostegno del settore della ristorazione introdotta dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1 commi da 117 a 123 della Legge n. 178/2020), consistente in un credito d’imposta del 40%, e fino ad un massimo di 6.000 euro, sulle spese sostenute da cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

A decorrere dal 27 febbraio 2023 e sino alle ore 15.00 del 3 aprile è possibile presentare la domanda.

I soggetti richiedenti, per poter accedere al beneficio in commento, devono:

  • essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
  • essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture;
  • essere nel pieno godimento dei diritti civili.

Sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute per:

  • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  • l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Relativamente all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:

  • A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 (GUUE L 198 del 28 luglio 2017, e ss.mm.ii.);
  • A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GUUE L 153 del 18 giugno 2010);
  • A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 (GUUE L 29 del 31 gennaio 2014).

Le spese devono essere obbligatoriamente pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e non sono agevolabili i costi sostenuti per imposte e tasse. L’unico caso in cui l’imposta risulta ammissibile è quello in cui si tratti di IVA e rappresenti per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Il bonus chef è utilizzabile in compensazione mediante F24, escluso da IRPEF e IRAP e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN