Gli amministratori devono redigere il bilancio in una delle forme stabilite dal codice civile. In particolare, accanto al bilancio in forma ordinaria riservato alle società di medie o grandi dimensioni, sussistono forme semplificate di bilancio con minori oneri informativi di cui agli artt. 2435 bis (bilancio in forma abbreviata) e 2435 ter (bilancio delle microimprese in forma semplificata) riservato alle società di piccole dimensioni.
I bilanci vanno redatti in ragione dei seguenti parametri dimensionali:
La redazione del bilancio in forma abbreviata o l’applicazione delle semplificazioni previste per le micro imprese osserva le seguenti indicazioni in relazione alle modalità di computo dei limiti dimensionali:
- il totale dell’attivo dello Stato patrimoniale si determina sommando gli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D del medesimo attivo da considerare al netto dei fondi rettificativi;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni corrispondono all’importo della voce A.1 del Conto economico che viene assunto al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi;
- il numero dei dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio in termini di ULA considerando:
- per intero i dipendenti a tempo pieno;
- in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno in caso di tempo parziale;
- comprendendo anche i lavoratori c.d. “etero-organizzati” dall’imprenditore, in quanto sono destinatari della medesima disciplina applicabile ai lavoratori subordinati.
Per le società neo-costituite, la verifica dei parametri non può che essere effettuata a consuntivo. Ad esempio, una società costituita nel corso del 2022 potrebbe redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal 2022 in caso di mancato superamento di almeno due delle soglie nello stesso esercizio.
Per il passaggio da una forma all’altra di rango superiore, è necessario tener presente quanto disposto all’ultimo comma degli artt. 2435 bis (bilancio in forma abbreviata) e 2435 ter (bilancio per microimprese), che dispone il passaggio quando per il secondo esercizio consecutivo le società abbiano superato due dei limiti sopra indicati. La formulazione “secondo esercizio consecutivo”, in un’ottica prudenziale, deve essere interpretata nel senso che il passaggio a un bilancio di livello superiore possa avvenire a partire dall’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati due dei tre limiti anzidetti. Per esempio, si consideri la situazione in cui una società che redigeva il bilancio in forma abbreviata superi due dei tre limiti indicati per gli esercizi 2021 e 2022. In tale fattispecie, si ritiene che si debba redigere al 31 dicembre 2022 il bilancio in forma ordinaria.
Per il passaggio da una forma all’altra di rango inferiore, si deve tener conto del primo comma degli artt. 2435 bis (bilancio in forma abbreviata) e 2435 ter (bilancio per microimprese), che dispone il passaggio quando le società per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei limiti sopra indicati. Per due esercizi consecutivi, in un’ottica prudenziale, si ritiene che il bilancio di livello inferiore possa essere redatto a partire dall’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti. A titolo esemplificativo, si supponga che una società che ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria non superi due dei tre limiti per gli esercizi 2020 e 2021. In questa circostanza, è possibile redigere in forma abbreviata il bilancio a partire dall’esercizio 2022.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN