L’esonero contributivo previsto per favorire l’occupazione femminile è esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023. Questo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
Nello specifico, il Legislatore si è limitato a richiamare le precedenti disposizioni introdotte con Legge di Bilancio 2021, innalzando però la soglia massima di contribuzione esonerabili, che passa ora da 6.000 euro annui a 8.000 euro.
Di seguito si riepilogano, dunque, i principali aspetti dell’esonero esteso anche per l’anno 2023.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero contributivo non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.
Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo
L’esonero spetta per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate. Sul punto, l’Inps con Circolare del 22 febbraio 2021, n. 32, per l’esonero concesso negli anni 2021-2022, ha espressamente chiarito che sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:
- donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Si tratta dei settori individuati annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro sulla base delle risultanze acquisite dall’ISTAT;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio in trattazione è richiesto:
- uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi);
- o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”. Tale condizione, come chiarito dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017, si verifica qualora la lavoratrice, nell’arco temporale in cui è necessario verificare il rispetto del requisito, non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero abbia svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo spetta per:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
Restano, invece, esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro intermittente, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Durata del beneficio
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l’incentivo spetta:
- fino a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, con alcune eccezioni (cfr. Circolare Inps n. 32/2021);
- incremento occupazionale netto (computo ULA).
Nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione.
Si ricorda, infine, che l’applicabilità dell’esonero contributivo, anche per il 2023, è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Ad oggi, dunque, non risulta ancora possibile applicare l’agevolazione per le nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2023.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già assunto e/o trasformato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, una volta pervenuta l’autorizzazione della Commissione Europea, potrà effettuare i recuperi sulla contribuzione già versata, in base alle indicazioni che saranno fornite appositamente dall’Inps.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato