Pensione con opzione donna: non più per tutte le lavoratrici

La legge di Bilancio 2023 ha profondamente modificato la pensione con opzione donna, limitandone l’accesso soltanto a tre specifiche categorie di beneficiarie. Chiariamo quali sono i requisiti per aderire e quali sono le categorie beneficiarie.

Ricordiamo che l’opzione donna è un trattamento pensionistico agevolato sperimentale, che offre alle sole lavoratrici la possibilità di uscita con requisiti nettamente inferiori a quelli previsti per la pensione anticipata e di vecchiaia ordinaria cd. Fornero (art. 24 DL 201/2011).

In cambio dell’anticipo nel pensionamento, l’importo dell’assegno erogato dall’Inps è determinato utilizzando il sistema di calcolo integralmente contributivo, solitamente penalizzante.

Requisiti generali per aderire all’opzione donna

Nello specifico, i requisiti previsti per ottenere questa particolare prestazione pensionistica sono:

  • raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022;
  • compimento, entro il 31 dicembre 2022, di 60 anni di età; il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni, con 2 o più figli, ed a 59 anni di età con un figlio solo; il requisito è sempre pari a 58 anni per le lavoratrici o le licenziate da imprese in crisi;
  • attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le autonome; alle lavoratrici del comparto scuola e AFAM è applicata la cd. finestra unica di accesso, collocata rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno.

Categorie beneficiarie dell’opzione donna

In base alle previsioni della legge di Bilancio 2023, coloro che soddisfano i requisiti anagrafici e contributivi sopraelencati possono ottenere l’opzione donna solo se appartengono alle seguenti categorie tutelate:

  • caregiver, ossia lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente, con handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/1992), oppure un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
  • invalide civili in misura pari o superiore al 74%;
  • lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 1, co. 852, L. 296/2006); in merito a quest’ultima categoria, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione; per coloro il cui rapporto risulta cessato, il licenziamento deve essere stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e non deve essere stata successivamente intrapresa attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Cristallizzazione dei vecchi requisiti

Opzione donna, negli anni passati, costituiva una possibilità di pensionamento aperta a tutte le lavoratrici, senza i limiti appena osservati relativi all’appartenenza alle specifiche categorie tutelate. Fortunatamente, grazie al beneficio della cd. cristallizzazione dei requisiti, le lavoratrici che hanno maturato le condizioni richieste dalle pregresse normative, entro la data limite precedentemente stabilita, possono comunque accedere alla pensione nel 2023 o negli anni a venire con i vecchi requisiti anagrafici e contributivi (cfr. Inps messaggio 169/2022; cfr. anche Inps, circolare 11/2019).

Ad esempio, possono accedere ad opzione donna alle precedenti condizioni coloro che hanno maturato i requisiti prescritti dalla legge di Bilancio 2022 entro il 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che La legge di Bilancio 2022 disponeva le seguenti condizioni, per ottenere l’opzione donna, da soddisfare entro il 31 dicembre 2021 (art. 1 co. 94 L. 234/2021):

  • per le lavoratrici dipendenti:
    • raggiungimento di 35 anni di contributi;
    • compimento di 58 anni di età;
    • attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi;
  • per le lavoratrici autonome:
    • raggiungimento di 35 anni di contributi;
    • compimento di 59 anni di età;
    • attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 18 mesi.

Noemi Secci – Mia Pensione