Entro il 30 aprile 2023 saranno cancellate tutte le cartelle fino a 1.000 euro. Riepiloghiamo requisiti e regole per l’annullamento dei debiti.
Come noto, i commi dal 222 al 230 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevedono l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015.
Rientrano nell’annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023. Si tratta dei ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento e dei carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito INPS.
Per i carichi affidati all’agente della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali (enti territoriali, comuni, casse di previdenza professionale), la Legge n. 197/2022 prevedeva che l’annullamento automatico operasse limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Nessun annullamento automatico era previsto con riferimento al capitale e alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restavano integralmente dovute. Inoltre, a tali enti era concessa la possibilità di non applicare completamente la previsione dello stralcio con apposita delibera da emanare entro il 31 gennaio 2023. Il decreto milleproroghe (DL 198/2022, convertito in Legge 14/2023) è intervenuto modificando in maniera decisa la norma. Ha previsto che gli enti che non hanno adottato la delibera entro il 31 gennaio 2023 lo potessero fare entro il 31 marzo; quelli che intendono applicare lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro lo possono fare in modo integrale. Ossia potranno applicare l’annullamento automatico a tutti i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore della legge, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
L’annullamento ha effetto alla data del 30 aprile 2023 (termine originariamente fissato al 31 marzo, poi prorogato di 30 giorni dal DL 198/2022) e riguarda i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro. Ai fini dell’annullamento non rileva l’importo complessivo della cartella di pagamento ma, in caso di più carichi iscritti a ruolo, va analizzato l’importo di ciascuno. Il limite di 1.000 euro va infatti verificato in relazione ad ogni singolo carico
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN