Quale aliquota IVA per la vendita di integratori alimentari?

Gli integratori alimentari non beneficiano automaticamente dell’aliquota IVA ridotta, in quanto questi prodotti non sono elencati in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/72. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 295 pubblicata lo scorso 14 aprile 2023.

In seguito ad un interpello di un contribuente che chiedeva se la vendita di “barrette proteiche” ad alto contenuto di proteine e fibre potesse beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, ancora una volta, che la cessione di integratori alimentari non beneficia in automatico dell’aliquota IVA ridotta.

I prodotti oggetto del quesito non hanno uno scopo terapeutico e non sono destinati alla cura di una specifica malattia. Ragion per cui, tali composti non sono classificati come “prodotti farmaceutici” di cui al Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata.

Partiamo da una premessa. Per poter essere qualificato come “integratore alimentare”, un prodotto o un composto alimentare non deve avere uno scopo terapeutico o profilattico e non deve concentrarsi sulla cura di specifiche funzioni dell’organismo umano o di una malattia o di un qualsiasi stato psicologico dell’uomo.

Le linee guida ministeriali emanate dal Ministero della Salute definiscono gli “integratori alimentari” come prodotti destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di nutrienti (vitamine, minerali, e/o altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale), sia monocomposti che pluricomposti, sotto forma di “dose” (pillole, compresse, liquidi a dosi misurate, etc).

In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate, richiamando diversi documenti di prassi (risoluzione n. 153/E del 31 ottobre 2005, risoluzione n. 290/E del 10 luglio 2008) ribadisce che l’eventuale applicazione di un’aliquota IVA ridotta sulle cessioni di integratori alimentari è decisa caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo che ne abbia analizzato la relativa composizione.

La vendita degli integratori alimentari è da ritenersi soggetta ad un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i vari componenti con cui viene prodotto l’integratore siano riconducibili, in base al parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai prodotti indicati nella Tabella A, Parti II, II bis o III, allegate al D.P.R. 633/72. Se l’integratore alimentare contiene alcuni dei componenti indicati nella citata tabella allora è possibile applicare aliquota ridotta (4%, 5% o 10%).

Come viene chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, ai fini del parere in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alla cessione dei beni ricompresi nella citata tabella A del decreto IVA, il contribuente deve produrre, contestualmente all’istanza di interpello, un parere tecnico fornito dalla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, volto ad accertare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali del bene o dell’integratore alimentare prodotto.

Già in passato l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che i beni/prodotti rientranti nella categoria degli integratori alimentari non beneficiano in automatico dell’aliquota IVA ridotta, ma occorre il parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Agenzia delle Entrate nella risposta 295 del 14 aprile riporta i pareri tecnici posti a base delle Risoluzioni n. 153/E del 31 ottobre 20005, n. 290/E del 10 luglio 2008, n. 383/E del 14 ottobre 2008, delle risposte n. 1 del 4 settembre 2018 e n. 8 del 18 gennaio 2019, delle risposte ad interpello n. 269 e n. 270 del 25 agosto 2020, n. 382, n. 383, n. 385 e n. 386 del 31 maggio 2021 e n. 332 e n. 333 dell’11 maggio 2021.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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