Limiti al contante con tanti dubbi. Per acquisti e buste paga oltre i 1.000 euro solo assegni e bonifici. Né vale il sotterfugio di frazionare il pagamento per aggirare la stretta sul contante. Sarebbe stato troppo facile. Entrano nel vivo le regole che limitano l’uso del contante.
Col presente quesitario rispondiamo ai dubbi dei nostri lettori.
D. Un soggetto acquista arredi per la propria abitazione per un importo pari a euro 1.600. È possibile effettuare il pagamento sino a euro 999,99 in contanti e il resto con un assegno bancario?
R. Il contante utilizzato rispetto alla singola operazione non deve essere complessivamente superiore alla soglia dei 999,99 euro. Quindi nel caso considerato è possibile combinare il pagamento in contanti sino alla soglia consentita e la parte rimanente con modalità tracciabile (assegno bancario, postale, circolare, bonifico e altri strumenti similari).
D. Una fattura di importo a 2.400,00 prevede una modalità di pagamento a 30/60/90 giorni secondo i normali usi commerciali. È consentito pagare in contanti le singole parti?
R. Trattandosi di normali usi commerciali il pagamento in tre parti della fattura è possibile effettuarlo in contanti. È importante che la suddetta modalità sia riportata in fattura.
D. Più fatture dello stesso fornitore, ciascuna di importo inferiore ai 1.000,00. È possibile il pagamento in contanti, nella stessa data, considerato il fatto che complessivamente l’ammontare delle due fatture è superiore ai 1.000,00 euro?
R. Di fronte a più fatture si ritiene possibile il pagamento in contanti quando il singolo trasferimento, collegato alla singola fattura, è sotto la soglia di riferimento. Oggetto di osservazione è quindi il valore dell’operazione documentato dalle singole fatture.
D. Il pagamento per compensazione di debiti oltre la soglia dei mille euro con crediti corrispondenti viola le regole della limitazione dell’uso del contante?
R. Non essendoci trasferimento di denaro la compensazione tra crediti e debiti è consentita. In questo caso non c’è stato alcun trasferimento di denaro ma solo una scrittura contabile di partita di giro.
D. Un contratto di locazione prevede un canone annuo pari a euro 9.000. Si concorda un pagamento mensile di euro 750,00 in contanti del canone. È un comportamento compatibile con le recenti disposizioni in materia di limitazione all’uso del contante.
R. Trattandosi di accordo tra le parti che prevede il pagamento di un canone mensile sotto la soglia dei mille euro non sorgono problemi rispetto al divieto dell’utilizzo del contante. Per completezza va detto che se il canone fosse stato trimestrale per un importo pari a € 2.250,00 le modalità di pagamento sarebbero state di tipo tracciabilità. Così come nel caso in cui il conduttore dovesse pagare in ritardo le mensilità e l’importo complessivo dovesse superare la soglia consentita, il pagamento va effettuato evitando i contanti.
D. Un socio di una SRL effettua un versamento in contanti di importo pari a € 10.000 sul c/c della società indicando sulla contabile che si tratta di un versamento in c/finanziamento infruttifero. Il commercialista che segue la contabilità, a seguito del controllo dell’estratto conto bancario, ritiene di dover comunicare il fatto al MEF. È corretto?
R. Il commercialista non deve effettuare alcuna comunicazione per violazione dell’uso del contante in quanto l’operazione è stata compiuta avvalendosi di un intermediario finanziario. Fatto salvo il caso che si tratti di operazione sospetta.
D. Un dentista e un paziente, per un lavoro complesso e di lunga durata, si accordano per il pagamento in contanti, ogni 15 giorni, per importi sotto la soglia. Al momento dell’incasso viene rilasciata regolare fattura. Al termine del lavoro viene emessa una fattura complessiva portando in diminuzione gli acconti ricevuti e richiedendo il saldo di importo oltre soglia e pagamento tracciabile. Il commercialista che registra le fatture deve effettuare la comunicazione al MEF?
R. La rateazione dell’importo è previsto contrattualmente, quindi il commercialista non deve effettuare nessuna comunicazione al MEF. Il saldo di importo oltre soglia è stato fatto correttamente con modalità tracciabile.
D. Una busta paga è di importo superiore ai 1.000,00. È possibile regolare quella busta con acconti erogati durante il mese di importo inferiore e indicare in busta paga l’avvenuto pagamento?
R. Se l’importo in busta paga supera i 1.000,00 è vietato l’uso del contante anche in termini di acconto di importo inferiore alla soglia. Per completezza va detto che è possibile il pagamento degli acconti in contanti con saldo a fine mese solo se l’importo della busta per il mese considerato è inferiore ai 1.000,00 euro. Va inoltre precisato che risulta possibile liquidare un acconto in contanti di importo inferiore alla soglia stabilita e il saldo con una modalità tracciabile.
D. Nel caso di un rapporto contrattuale che prevede una busta paga ogni quindici giorni ciascuna di importo inferiore ai 1.000,00, è possibile regolare per contanti la singola busta paga?
R. La possibilità è ammessa in quanto il periodo di riferimento della busta paga è stato concordato contrattualmente.
D. Per l’attività di commercio al dettaglio è consuetudine versare in un contro corrente bancario gli incassi per importi superiore ai 1.000,00 euro così come è possibile effettuare dei prelevamenti per il pagamento delle fatture di modesta entità. E’ ancora possibile mantenere un comportamento simile alla luce delle novità introdotte?
R. Le operazioni indicate sono assolutamente in linea con la normativa antiriciclaggio. Va aggiunto che operazioni di versamento e prelevamento possono essere oggetto di segnalazione solo se l’intermediario ha acquisito informazioni che possono qualificare le operazioni come sospette e poste in violazione alla normativa antiriciclaggio.
D. I bollettini di conto corrente postali possono essere pagati in contanti?
R. Il conto corrente postale è a tutti gli effetti uno strumento tracciabile e Poste Italiane S.p.A. è a tutti gli effetti un intermediario finanziario.
Autore: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN