I rimborsi chilometrici eventualmente riconosciuti dai datori di lavoro ai rider che utilizzano un proprio mezzo di trasporto per effettuare le consegne sono considerati reddito da lavoro dipendente? L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 290/2023 ad un’istanza di interpello, ha chiarito la questione.
Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Nell’ipotesi specifica esaminata dall’Agenzia delle Entrate, la società istante, operante nel settore del food delivery, si avvale di rider assunti con un contratto di lavoro subordinato per effettuare le consegne.
La società adotta due diversi modelli organizzativi:
- il primo modello prevede la presenza di un cd. “Hub”, un ufficio/magazzino dove i rider lavorano e alcuni dei quali ritirano le loro dotazioni aziendali (quali e-bike, vestiario, food box);
- il secondo, invece, costituisce una versione più centralizzata e automatizzata del primo che si basa sull’utilizzo da parte del rider del proprio mezzo di trasporto (incluse le biciclette).
Qualora venga utilizzato il secondo modello, l’Accordo Integrativo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali nel 2021 prevede espressamente il riconoscimento di un’indennità a titolo di rimborso chilometrico, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti, nel caso in cui l’azienda chieda al rider di utilizzare il proprio veicolo per l’esecuzione delle consegne.
Il valore dei rimborsi chilometrici è determinato in base a criteri oggettivi che tengono conto della quota di costi risparmiati dalla società, in quanto sostenuti direttamente dal lavoratore.
La società specifica, infatti, che il metodo di determinazione del rimborso chilometrico si basa sulle Tabelle ACI e sulla rilevazione dei dati concernenti la tipologia di veicolo utilizzato.
Inoltre, il diritto a ricevere il rimborso si realizza solamente per l’effettuazione delle consegne e non per il tragitto che il rider deve seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione.
L’istate chiede dunque conferma che le «somme rimborsate per l’utilizzo del mezzo di trasporto personale (bici, ebike, scooter ecc.) durante le consegne, non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, pertanto, non devono essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali».
L’amministrazione finanziaria ribadisce, innanzitutto, il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, in base al quale sono tassate tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Inoltre, richiamando circolari emanate in precedenza circa la rilevanza reddituale delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di rimborso spese, l’Agenzia fa presente che:
- possono essere esclusi da imposizione fiscale quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (es. per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore);
- non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro;
- laddove il Legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il rimborso chilometrico determinato come nel caso di specie possa riferirsi a costi sostenuti nell’esclusivo interesse del datore di lavoro e, pertanto, non concorra a formare reddito da lavoro dipendente.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato