Dando attuazione a quanto previsto nella Legge di bilancio per il 2023, è stato pubblicato il provvedimento del 16/5/2023 n. 156803/2023 dell’Agenzia delle Entrate che mette sotto pressione le cosiddette finte partite IVA o partite IVA apri e chiudi.
Il complesso di norme in esame mira a potenziare i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- al momento dell’attribuzione di un numero di partita IVA nei riguardi di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione prevedendo specifiche analisi di rischio;
- anche in un momento successivo al rilascio della partita IVA quando “dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, (tali soggetti) riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette”, vale a dire senza una piena operatività unitamente agli inadempimenti degli obblighi fiscali.
La valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:
- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;
- elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto a eventuali anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Gli elementi di rischio sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti titolari di partita IVA che presentano gli elementi di rischio individuati sono invitati a comparire presso gli uffici competenti:
- per gli opportuni riscontri
- per fornire ogni chiarimento
- nonché per esibire la documentazione idonea a dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.
Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio indicati o emersi nel corso dell’istruttoria, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita IVA e commina la sanzione prevista dalla legge di bilancio 2023, pari a 3.000 euro. La cessazione della partita IVA comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. Ciascun operatore potrà verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita IVA al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti.
In caso di cessazione della partita IVA, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita IVA, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN