I soggetti non autosufficienti hanno diritto alla detrazione in merito alle spese sostenute per la cura e l’assistenza personale: quali sono tali tipologie di spesa? Chi effettivamente può usufruirne e in quale misura? Quali sono i documenti da presentare per beneficiare della detrazione?
I soggetti che non sono in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana hanno la possibilità di usufruire di una detrazione del 19% della spesa sostenuta, nel limite massimo di euro 2.100 e sempre che il reddito complessivo non superi euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Si ricorda che, se ad usufruire della spesa per assistenza specifica sono il contribuente ed un suo familiare, la detrazione non potrà essere superiore a euro 2.100; tale importo deve essere ripartito tra i soggetti che effettuano il pagamento qualora l’assistenza si riferisca allo stesso familiare.
Sono ammesse le spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, comprese le badanti, per le quali è previsto inquadramento contrattuale minimo di addetto all’assistenza personale (livello CS); l’agevolazione non compete pertanto per l’assunzione di colf.
La detrazione spetta, oltre che per le spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 433 del Codice Civile, anche se non fiscalmente a carico (coniuge, figli legittimi e legittimati, naturali e riconosciuti, adottati, affidati od affiliati, discendenti dei figli, genitori e ascendenti più prossimi, fratelli e sorelle, suoceri, generi/nuore).
Può usufruire della detrazione il soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se diverso dal titolare del contratto di assunzione del personale addetto all’assistenza.
L’agevolazione compete anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
- una casa di cura o di riposo (Risoluzione 397/E/2008)
- una cooperativa di servizi (Circolare 17/E/2006,- risposta 8)
- un’agenzia interinale.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:
- assunzione di alimenti
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale
- deambulazione
- indossare gli indumenti.
Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4).
Documenti da presentare per detrarre la spesa nel rigo E8/10 codice 15 del modello 730:
- Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Per le cooperative di servizi e le agenzie interinalila fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la natura del servizio reso. - Certificazione medicaattestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica, che può essere rilasciata anche dal medico di base
- Autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 del Codice Civile, se la spesa è sostenuta in favore di un familiare.
In tutti i casi, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili.
Rita Martin – Centro Studi CGN