Esenti da IVA i corsi di inglese di natura educativa e didattica

I corsi di inglese sono esenti da IVA purché si tratti di attività di insegnamento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 321 del 9 maggio 2023 in seguito ad un interpello presentato da un ente di formazione professionale.

L’apprendimento della lingua inglese è diventato sempre più importante nell’odierna società globalizzata dove la comunicazione e le competenze linguistiche sono fondamentali per il successo personale e professionale delle persone. Gli enti di formazione professionale lo hanno capito già da molto tempo, a giudicare dalla quantità dei corsi di inglese che vengono offerti.

Non mancano però come sempre, dubbi e incertezze sulla corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in particolar modo quando entrano in gioco talune agevolazioni fiscali che le norme fiscali consentono. La comprensione delle regole e degli adempimenti fiscali è fondamentale per evitare eventuali problemi con l’Agenzia delle Entrate e gestire in maniera efficace l’esercizio di questo tipo di attività.

L’agevolazione che trattiamo nell’articolo di oggi è quella di cui all’articolo 10, comma, n. 20) del DPR 633/72 che esenta da IVA “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, …”.

Al fine di beneficiare dell’agevolazione, è necessario che le prestazioni abbiano natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale e siano erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

La norma quindi prevede due principali requisiti: il requisito oggettivo (la prestazione professionale di natura didattica) ed il requisito soggettivo (l’ente che eroga la prestazione di servizio).

La risposta n. 321 del 9 maggio 2023 dell’Agenzia delle Entrate arrivata in seguito ad un interpello presentato da un ente di formazione professionale ha chiarito alcuni dubbi in merito all’applicazione di tale agevolazione.

Le lezioni di inglese fatturate agli istituti committenti da un ente che ha ottenuto l’esenzione sulla base del riconoscimento vincolante dell’ufficio scolastico, sono esenti da IVA, a patto che permangano i presupposti che hanno determinato l’applicazione del regime di favore e che le prestazioni siano identiche a quelle del riconoscimento e non consistano nella mera messa a disposizione di docenti.

L’ente di formazione interpellante ha ottenuto il riconoscimento dell’esenzione IVA proprio per l’attività svolta in qualità di ente che eroga attività di formazione professionale. Nell’istanza di interpello, l’istante fa presente che dovrà erogare corsi di lingua inglese per conto di due diversi clienti/committenti, anch’essi operatori commerciali costituiti sotto forma di società, una delle quali è anch’essa in possesso dei requisiti per beneficiare della stessa agevolazione, mentre la seconda società committente non ha lo stesso beneficio.

Per l’Agenzia delle Entrate, l’istante può applicare il regime di favore soltanto alle attività di insegnamento per il quale l’ente di formazione è stato riconosciuto. Spetta all’ente di formazione valutare se la prestazione resa ai committenti non consista in una mera messa a disposizione di insegnanti.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita, chiarisce anche che in presenza dei due requisiti (soggettivo e oggettivo), l’ente di formazione può fatturare le prestazioni in esenzione da IVA a prescindere dal fatto che i suoi clienti/committenti siano istituti o enti di formazione “riconosciuti” o meno.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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