Sì alla polizza assicurativa stipulata da una STP per conto dei professionisti

Una società tra professionisti può stipulare una polizza assicurativa per conto dei singoli soci (commercialisti) che inviano telematicamente le dichiarazioni fiscali da loro “vistate” tramite le proprie abilitazioni Entratel?

L’associazionismo tra liberi professionisti rappresenta, oggi, un elemento cruciale per il successo e la sostenibilità delle attività svolte dai commercialisti e dai consulenti del lavoro. Oltre a favorire la condivisione di conoscenze e competenze, l’associazionismo permette ai professionisti di ampliare le loro prospettive, offrendo una vasta gamma di servizi e consulenze che vanno al di là del tradizionale ruolo del commercialista.

In questo contesto, la diversificazione delle attività offre una serie di vantaggi sia per i professionisti che per la clientela. Infatti, allargando l’ambito delle competenze offerte, i commercialisti possono rispondere in modo più completo alle esigenze dei clienti, fornendo servizi integrati che comprendono consulenza fiscale, contabile, societaria, finanziaria e altro ancora. Questo approccio olistico consente ai clienti di avere un unico punto di riferimento per tutte le loro necessità aziendali, semplificando il processo decisionale e migliorando l’efficienza.

Un altro aspetto fondamentale dell’associazionismo tra commercialisti è la ripartizione dei rischi professionali. Collaborando all’interno di una struttura associativa o di una società appositamente creata per rispondere alle necessità di una vasta clientela, i professionisti possono condividere le responsabilità e mitigare i rischi individuali.

Questo può includere la copertura assicurativa collettiva per la responsabilità civile professionale, che offre una maggiore protezione per tutti i membri dell’associazione e i loro clienti. La ripartizione dei rischi consente ai commercialisti di operare in un ambiente più sicuro, affrontando le sfide professionali in modo condiviso e collaborativo. Tuttavia, non mancano dubbi e incertezze sulle modalità operative di talune questioni legate proprio alle coperture assicurative dei professionisti!

Una società tra professionisti ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate riguardante la polizza assicurativa necessaria per ottenere l’abilitazione al rilascio del visto di conformità. La società, che si occupa di attività di commercialista a livello nazionale attraverso studi professionali in diverse città italiane, offre servizi di consulenza aziendale, tributaria, giuridica, societaria e contabile, compreso il rilascio del visto di conformità per le dichiarazioni fiscali dei propri clienti, come previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Nel quesito presentato all’Agenzia delle Entrate, la società tra professionisti chiede se sia possibile che sia la società stessa a stipulare la polizza assicurativa, agendo come soggetto contraente, per conto dei singoli soci che inviano telematicamente le dichiarazioni fiscali da loro vistate tramite le proprie abilitazioni Entratel, o se il contratto di assicurazione debba essere stipulato direttamente dal singolo socio.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 335 pubblicata il 1° giugno 2023, nel chiarire la questione, fa riferimento all’articolo 22 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164. Tale articolo prevede l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate. Il massimale non può essere inferiore a tre milioni di euro e serve a garantire ai clienti il risarcimento dei danni eventualmente causati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o di un altro ente impositore le somme previste dall’articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’Agenzia delle Entrate fa anche riferimento alla circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, che specifica che un professionista che lavora in uno studio associato può utilizzare come garanzia, per quanto riguarda l’articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo stesso studio per i rischi professionali. Tuttavia, la polizza deve garantire una copertura autonoma per l’attività svolta dai singoli professionisti e rispettare le condizioni previste dalla normativa.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate non vede ostacoli affinché la società tra professionisti (STP) possa stipulare, in qualità di contraente, le polizze assicurative a favore dei singoli soci che intendono essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. È importante che la copertura assicurativa includa tutti i rischi e preveda un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati, non inferiore a tre milioni di euro.

Non è rilevante se il socio utilizzi o meno l’abilitazione Entratel della società per l’invio della dichiarazione fiscale che è stata da lui stessa vistata.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com