Con il decreto del 4 maggio 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione IMU degli enti non commerciali e le relative istruzioni, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 160/2019.
Nello specifico, il comma 770 dell’art. 1 della Legge 160/2019 prevede che gli enti non commerciali, individuati dalla lettera g) del comma 759 della medesima legge, debbano presentare la dichiarazione IMU ogni anno utilizzando un modello differente dalle altre tipologie di contribuenti. Il riferimento è a quei soggetti che, possedendo e utilizzando direttamente gli immobili destinati allo svolgimento di determinate attività “meritevoli” indicate dalla norma (assistenziali, sanitarie, ricreative, sportive, educative ecc.) con modalità non commerciali, beneficiano dell’esenzione dall’imposta.
Ma attenzione, il nuovo modello di dichiarazione, approvato con il decreto del 4 maggio 2023, dovrà essere utilizzato per dichiarare tutti gli immobili di cui gli enti non commerciali sono in possesso, non soltanto quelli che beneficiano dell’esenzione IMU. Tale obbligo dichiarativo permane in capo ai suddetti soggetti annualmente, a differenza degli enti commerciali e delle persone fisiche che devono presentare la dichiarazione IMU solo in caso di variazione degli elementi rilevanti per l’applicazione dell’imposta.
La scadenza è il 30 giugno 2023, sia per l’annualità 2022 che per l’annualità 2021, vista la proroga disposta dall’articolo 3, comma 1, del DL 198/2022. La presentazione del modello è esclusivamente per via telematica, con invio diretto del dichiarante oppure con l’ausilio di un intermediario abilitato, tramite Entratel o Fisconline.
Il nuovo modello presenta molti punti in comune con quello previgente. Da menzionare, tra le novità, il nuovo campo relativo alle “esenzioni quadro temporaneo aiuti di Stato”, che il contribuente dovrà barrare nel caso in cui abbia usufruito dei benefici fiscali previsti dal temporary framework, e in particolare dei benefici fiscali che hanno riguardato l’IMU durante l’emergenza Covid-19.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN