Risultano deducibili in sede di dichiarazione anche i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta effettivamente a carico del datore di lavoro.
La deduzione di cui al rigo E23 del modello 730/2023 compete, come detto, per tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati per la parte effettivamente a carico del datore di lavoro, secondo il principio di cassa.
Rientrano in deduzione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il “libretto famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro). Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre 1,65 euro, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS. L’importo può essere dedotto nel periodo d’imposta in cui è stato effettuato il versamento per l’acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall’INPS.
Non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare, nel limite massimo di 1.549,37 euro. La deduzione spetta al solo datore di lavoro e non compete se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. In caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare spetta agli eredi che sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso.
Non sono inoltre deducibili:
- il contributo forfetario di 1.000,00 euro versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 109/2012;
- il versamento alla CAS.SA.COLF (in vigore dal 1 luglio 2010 e previsto dall’art. 47 CCNL Lavoro domestico), indicazione rilevabile nella sezione del MAV “Causale del versamento” e “Attestazione di pagamento” o nella copia per il lavoratore, alla voce “Codice Associazione” – “Contr. Ass”;
- le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della CU con il codice onere 3.
L’importo ammesso in deduzione è determinato dall’INPS che annualmente pubblica le tabelle contributive; per l’anno 2022 si veda la Circolare Inps 17/2022.
Il versamento dei contributi dovuti per i collaboratori domestici deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i bollettini di conto corrente postale predisposti dall’INPS.
Con la Circolare 49/2011 l’INPS ha stabilito che a decorrere dal 1 aprile 2011 il versamento dei contributi deve avvenire obbligatoriamente:
- tramite PagoPA (pagamento mediante avviso), l’INPS invia a tutti i datori di lavoro domestico il bollettino per il versamento dei contributi riferiti ai trimestri in scadenza già comprensivi degli importi da versare;
- rivolgendosi ad uno degli aderenti al circuito “Reti amiche” (come ad esempio le tabaccherie che aderiscono al circuito) comunicando il codice fiscale del datore di lavoro ed il codice rapporto di lavoro, la procedura calcola automaticamente l’importo dei contributi dovuti in base ai dati comunicati alla data dell’assunzione o in seguito;
- online sul sito dell’INPS nell’apposita sezione Servizi Online – portale dei Pagamenti – Lavoratori domestici, utilizzando la carta di credito;
- telefonando al Contact Center dell’INPS al numero verde gratuito da rete fissa 803164 o a pagamento al numero 06164164 da rete mobile, utilizzando la carta di credito.
Documenti da presentare ai fini della deduzione
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari:
- ricevute di pagamento intestate all’INPS complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuato dal contribuente tramite c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso);
- per le agenzie interinali, la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi dell’agenzia, la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.
Libretto famiglia per lavoro domestico:
- copia del libretto famiglia;
- ricevute dei titoli di pagamento mediante F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” dell’INPS;
- documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che le prestazioni di lavoro sono rese dagli addetti ai servizi domestici e/o all’assistenza personale o familiare.
Rita Martin – Centro Studi CGN