Le somme restituite al soggetto erogatore in un periodo di imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione possono essere dedotte dal reddito complessivo nell’anno in cui sono rese. In quale modo? Qual è l’importo che può essere dedotto? Quali documenti sono necessari?
L’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione, seguendo quindi il principio di cassa.
A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’importo di tali somme, in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi.
La deduzione può riguardare:
- redditi di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo professionale e altri redditi di lavoro autonomo
- redditi diversi
- redditi assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.
A partire dal 1° gennaio 2020 non sono deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell’erogazione e non è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita, che invece andrà recuperata direttamente dal sostituto d’imposta.
Infatti, l’art.150 c.1 del DL 34/2020 ha introdotto il c. 2 bis) all’art. 10 del TUIR, stabilendo che le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d’imposta al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione e non costituiscono oneri deducibili.
L’importo della ritenuta sarà recuperato direttamente dal sostituto, al quale spetta un credito d’imposta pari al 30% degli importi, da utilizzare in compensazione in F24 senza limiti di ammontare. Questa novità si applica quindi alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, mentre sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
Al rigo E33 del 730/2023 deve essere indicato:
- in colonna 1, l’ammontare residuo indicato al punto 440 della CU2023 o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l’importo delle somme restituite nel 2022 al soggetto erogatore sulla base dell’attestazione rilasciata dal soggetto percettore. Non vanno invece indicate le somme restituite al netto della ritenuta subita
- in colonna 2, l’ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2022.
L’Agenzia ha precisato che, anche se la formulazione letterale dell’art. 10, c. 1, lettera d-bis), del TUIR non specifica che la deduzione è consentita a condizione che il soggetto che oggi restituisce le somme sia lo stesso che in anni precedenti ha assolto l’IRPEF sulle stesse, si ritiene che, in linea di principio, la norma presupponga tale identità di soggetti (Risoluzione 184/E/2001).
Tuttavia, nella stessa Risoluzione, l’Agenzia ha ammesso la deduzione quando, per la particolarità dei rapporti giuridici intercorrenti tra le persone coinvolte, il soggetto che restituisce le somme (e che non è lo stesso che le aveva percepite) è tenuto ad effettuarlo in base alle norme civilistiche che ne prevedono il subentro nei rapporti giuridici rispetto all’originario percettore.
L’Agenzia delle entrate ha ammesso la deduzione anche nel caso in cui la restituzione delle somme avvenga ad un soggetto diverso rispetto a quello che le aveva originariamente erogate, qualora tale previsione sia espressamente prevista per legge (Risoluzione 101/E/2007).
Con La Risposta 291/2019, l’Agenzia ha chiarito poi che il recupero delle somme in capo al contribuente che le ha indebitamente percepite deve essere effettuato al lordo delle ritenute d’imposta che l’ente erogatore ha versato in qualità di sostituto, e pertanto il contribuente, essendo cessato il rapporto di lavoro, potrà fruire della deduzione in esame per le somme restituite al soggetto erogatore, che corrisponde all’importo delle somme assoggettate a tassazione e successivamente restituite, e non alle ritenute operate all’atto del pagamento delle somme stesse.
Documenti da presentare:
- CU 2022 (codice “CG”) o attestazione del percettore che certifichi la restituzione della somma (per le somme indicate nella colonna 1)
- 730/2021 o Modello Redditi 2021 (per le somme indicate nella colonna 2) e autocertificazione attestante la mancata deduzione di tali somme da parte del sostituto.
Rita Martin – Centro Studi CGN