Utilizzando i dati a propria disposizione, l’Agenzia delle Entrate allerta i contribuenti che versano in posizione di irregolarità, rispetto alla dichiarazione IVA dell’anno 2022. Infatti, nell’ottica di promuovere l’adempimento spontaneo, per regolarizzare tempestivamente e a sanzioni ridotte le eventuali irregolarità commesse in tema di dichiarazione IVA dell’anno 2022, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha diramato la comunicazione Prot. n. 210441/2023, del 13 giugno 2023.
In particolare, utilizzando i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi trasmessi, nonché delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, l’Agenzia delle Entrate verificherà per l’anno 2022:
- l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione dell’IVA;
- la presentazione della dichiarazione IVA ma senza il quadro E;
- la presentazione della dichiarazione IVA con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta.
Le comunicazioni saranno inoltrate a mezzo PEC ma è possibile riscontrarle anche nel cassetto fiscale e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”.
In caso di dichiarazione omessa nel termine ordinario del 30 aprile 2023, il contribuente potrà presentarla entro 90 giorni, versando col modello F24, la sanzione ridotta di 25 euro.
Il contribuente, anche mediante un intermediario autorizzato, può richiedere informazioni o fornire all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Le modalità per farlo saranno indicate nella predetta comunicazione in quanto la casella di PEC da cui viene inviata la comunicazione non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.
Inoltre, i dati e gli elementi di cui sopra sono resi disponibili alla GdF che tratterà i dati personali in modo autonomo e in qualità di titolare del diverso trattamento autorizzato.
Infine si evidenzia che la regolarizzazione spontanea delle criticità segnalate dall’Agenzia delle Entrate potrà avvenire a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Resta salva la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, e il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis e del controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo