Nell’iter di conversione in Legge del Decreto Lavoro (Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48) sono stati introdotti diversi emendamenti al provvedimento originario. Una delle principali novità introdotte consiste nella proroga del regime semplificato di smart working. Per effetto di tale proroga, la prestazione lavorativa in modalità agile potrà quindi essere resa anche in assenza della preventiva sottoscrizione dell’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando l’obbligo di comunicazione al Ministero del Lavoro entro i 5 giorni successivi all’inizio della prestazione.
Soggetti destinatari della semplificazione
La misura è applicabile esclusivamente per le seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti pubblici e privati “fragili” affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022;
- dipendenti del settore privato genitori di figli minori di 14 anni d’età;
- dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2.
In particolare, la normativa prevede espressamente che il datore di lavoro sia tenuto ad assicurare ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni specificamente individuate con Decreto del Ministero della Salute lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta in ogni caso ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro agile dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi della Legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione svolta.
Il diritto è, tuttavia, subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Il medesimo diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è riconosciuto, previa valutazione del medico del lavoro competente, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19.
Durata della proroga
Il Decreto Lavoro differenzia, inoltre, la durata della proroga per le diverse categorie di soggetti coinvolti.
Infatti, il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2023 è stato prorogato:
- sino al 30 settembre 2023 per i lavoratori fragili;
- sino al 31 dicembre 2023 per i genitori con figli under 14 e i dipendenti più esposti al rischio di contagio da Covid.
Procedura da seguire
A differenza di quanto avviene nella procedura ordinaria, in osservanza della quale è necessario stipulare un preventivo accordo tra le parti per stabilire le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, la procedura semplificata permette di svolgere il lavoro in modalità agile, senza necessità di stipulare un accordo preventivo.
Rimane, in ogni caso, valida la disposizione per cui il datore di lavoro, anche mediante un intermediario abilitato, è tenuto a trasmettere al Ministero del Lavoro una comunicazione telematica, tramite l’apposito applicativo denominato “Lavoro Agile”, entro i 5 giorni successivi all’inizio dello svolgimento del lavoro agile.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato