Bonus agenzie di viaggio e tour operator: ecco il decreto con le modalità di assegnazione delle risorse

Il Ministero del Turismo, in data 25 luglio 2023, ha pubblicato il decreto ministeriale contenente le disposizioni applicative per la ripartizione e l’assegnazione della somma di 39 milioni di euro destinata al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator.

Le agenzie di viaggio e tour operator che esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ateco 79.1, 79.11 o 79.12, per poter ottenere il contributo pubblico devono rispettare i seguenti requisiti:

  • essere iscritte al registro delle imprese con i codici ateco suddetti;
  • essere imprese attive e non avere procedure concorsuali in corso;
  • avere sede legale in Italia;
  • essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive;
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
  • avere subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato corrispettivi dell’anno 2019 o alternativamente essere costituite o autorizzate dal 1° gennaio 2020 alla data di conversione di legge del decreto 4/2022 ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità comprese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023.

Ai fini della determinazione del contributo, devono dichiarare:

  • la differenza tra l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021;
  • la differenza tra l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
    • tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell’Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del Dpr 633/72, o nell’apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all’anno d’imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
    • tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, per le provvigioni relative all’intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all’articolo 23 del Dpr 633/72;
    • l’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell’art. 22, del Dpr 633/72, annotato nel registro di cui all’art. 24 del medesimo decreto.

Il contributo spettante viene determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b):

  • 5% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
  • 3% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
  • 1% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
  • 0,5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

L’ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b):

  • 50% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
  • 30% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
  • 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Le domande saranno gestite tramite piattaforma informatica che sarà appositamente istituita. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale del 25 luglio, il Ministero del Turismo pubblicherà un apposito avviso contenente il link per l’accesso alla piattaforma, i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN