Per i contribuenti minori, la legge delega sulla riforma fiscale introduce il concordato preventivo biennale. La norma si colloca nell’ambito del Titolo III rubricato “Princìpi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” dove all’art. 17, lett. f) n. 2, prevede una nuova modalità di accertamento di carattere preventivo su base biennale per i soggetti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo.
Il nuovo istituto giuridico si traduce in un impegno da parte del contribuente ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, formulata dall’Agenzia delle Entrate anche utilizzando:
- le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione
- ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili.
La proposta prevede un contraddittorio in forma semplificata tra le parti, fisco e contribuente, per addivenire alla determinazione della base imponibile.
Concordare l’importo della base imponibile vuol dire non attribuire rilievo, ai fini delle imposte sui redditi e dell’’Irap, nonché ai fini dei contributi previdenziali, agli eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato. Restano fermi, però:
- gli obblighi contabili e dichiarativi;
- l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.
In pratica, sui maggiori importi rispetto a quelli concordati non si versano imposte ma solo l’IVA stante l’obbligo di certificazione e trasmissione.
Nel testo della legge delega sulla riforma fiscale vengono anche indicate le condizioni che portano alla decadenza dal concordato preventivo biennale che si verifica nei casi in cui, a seguito di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato ricavi e compensi relativi agli anni oggetto del concordato e dei precedenti.
La non corretta documentazione deve realizzarsi per “per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative”. Si evince che non sempre i maggiori importi accertati potrebbero portare il contribuente fuori dal perimetro di applicazione dell’istituto in esame. La fuoriuscita potrà avvenire quando in capo al contribuente si sia verificato:
- il superamento di ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato;
- oppure, in caso di commissione di altre violazioni fiscali di non lieve entità.
In tale contesto, i decreti delegati in materia stabiliranno con maggiore puntualità ogni dettaglio del concordato in esame che sin d’ora si presenta particolarmente interessante per piccole imprese e lavoratori autonomi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN