Nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre è sospeso il pagamento degli avvisi bonari, anche se non tutti. Vediamo perché.
Per avere le idee più chiare sull’argomento, dobbiamo considerare la disposizione che prevede la sospensione dei termini di pagamento su avvisi bonari.
Si tratta dell’art. 7-quater c.17 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016.
Esso prevede la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini dei 30 giorni che permettono di pagare mediante delega F24 le comunicazioni emesse a seguito dei controlli automatici di imposte -IVA (e loro eventuali riliquidazioni a seguito richiesta di revisione) e formali. Si tratta quindi delle comunicazioni di irregolarità artt. 36bis-54bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, ma non solo.
Infatti, identica sospensione è prevista per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Quindi, sulla base dei richiami normativi, si deduce che la sospensione dei termini opera all’arrivo delle comunicazioni e non per i termini scadenti nel corso dell’eventuale pagamento rateale scelto.
A questo proposito si ricorda che, per agevolare i contribuenti nel pagamento delle somme indicate negli avvisi bonari, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2023, la possibilità di pagare in forma rateale qualunque importo, fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali. Precedentemente tale possibilità era riservata solo agli avvisi bonari d’importo superiore a € 5.000.
Ritornando alla sospensione dei termini 1° agosto – 4 settembre, tutti gli avvisi bonari ricevuti dal 2 luglio al 4 settembre 2023 potranno usufruire di questa possibilità.
Quindi per esempio, i 30 giorni per pagare o rateizzare un avviso bonario ricevuto da un contribuente il 2 luglio 2023, scadranno il 5 settembre 2023 (perché il 30° giorno è il 1° agosto dal quale inizia il periodo di sospensione fino al 4 settembre).
Invece, se la ricezione dell’avviso bonario fosse avvenuta il 25 luglio 2023, la sospensione opererà nel modo seguente:
- dal 26 al 31 luglio si conteranno 6 giorni sui 30 a disposizione per pagare,
- dal 1° agosto al 4 settembre i termini sono sospesi,
- dal 5 settembre i termini riprendono e da lì si devono contare i 24 giorni restanti, per cui il primo o unico pagamento scadrà il 28 settembre 2023.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo