Quando acquistiamo un qualsiasi prodotto, tutti noi ci aspettiamo che lo stesso funzioni correttamente e rispetti gli standard di qualità! Purtroppo però, a volte ci troviamo di fronte ad un prodotto difettoso che non soddisfa appieno le nostre aspettative o che presenta un difetto di fabbrica. La riparazione o la sostituzione di un prodotto difettoso può avere implicazioni fiscali sia per il venditore che per l’acquirente, specie se il prodotto viene utilizzato nell’ambito di un’attività commerciale.
Un prodotto può essere considerato difettoso se non corrisponde alla descrizione fornita dal venditore, se non è adatto all’uso previsto, se non raggiunge gli standard di qualità richiesti o se presenta alcuni difetti strutturali che possono nuocere all’utilizzatore finale.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con due risposte che chiariscono il trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle procedure di richiamo e sostituzione di prodotti difettosi e sulle procedure di riparazione e sostituzione in garanzia dei prodotti attivata da parte dei clienti finali.
In questo articolo, riportiamo in estrema sintesi il contenuto dei due documenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sul tema, invitando il lettore alla lettura integrale delle risposte per avere una visione completa e approfondita di tutte le implicazioni e i vari aspetti legati a questo argomento.
Con la risposta all’interpello n. 304 dello scorso 24 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni di richiamo/sostituzione dei beni difettosi, con contestuale consegna dei beni nuovi, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo.
L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate quale sia la corretta procedura da seguire nel caso di richiamo/prelievo con contestuale sostituzione di alcuni prodotti venduti con nuovi prodotti dello stesso tipo, senza alcun esborso per il cliente. Ciò in quanto alcuni prodotti venduti hanno evidenziato l’esistenza di alcuni difetti strutturali da cui sarebbero potuti derivare potenziali pericoli legati al loro utilizzo da parte dei clienti.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le sostituzioni dell’intero prodotto o di parti difettosi non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini IVA, nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzione di un’obbligazione prevista contrattualmente per la quale non sussiste un corrispettivo, in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni.
Se i beni in sostituzione sono destinati ad altro Paese membro non si realizza una cessione intracomunitaria e, ai fini degli obblighi Intrastat, non sussiste l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi (neppure agli effetti statistici).
Trattandosi di operazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA, le medesime non devono essere documentate tramite emissione di fattura ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72. Ai fini del superamento della presunzione di cessione, secondo cui si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei locali in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la movimentazione dei prodotti deve essere tracciata attraverso documenti di trasporto riportando l’indicazione di “sostituzione in garanzia” (ove la sostituzione dei beni sia ancora in garanzia).
Con la risposta all’interpello n. 323 dello scorso 9 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la spedizione dei pezzi di ricambio ai fini della riparazione di un prodotto difettoso, da parte di una società localizzata in uno Stato membro verso un Centro di riparazione in Italia, rientra nelle operazioni assimilate ad una cessione esente nello Stato Membro di partenza del bene ed un acquisto intracomunitario in Italia ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera b) del D.L. n. 331/1993.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che pur qualificandosi l’operazione alla stregua di una cessione a se stessa assimilata ad una cessione intracomunitaria, non sussiste l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, trattandosi di movimentazioni che avvengono nel contesto di una sostituzione o riparazione in garanzia.
La medesima risposta n. 323/2023 ribadisce anche l’esclusione dall’assoggettabilità ad imposta sul valore aggiunto per le movimentazioni che hanno ad oggetto la spedizione, da parte del cliente finale italiano, di un bene difettoso al Centro di Riparazione situato in Italia, al fine di stabilire la natura del danno e l’intervento di riparazione o sostituzione da effettuarsi sul prodotto difettoso.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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