Con il Decreto del 26 maggio 2023 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2023) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha determinato il contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso relativamente alle spese per l’attività di vigilanza per il biennio 2023-2024.
Il contributo è determinato secondo la seguente tabella sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2022:
Per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle qui sopra richiede il possesso contestuale di tutti i parametri previsti. Il superamento anche di uno solo dei parametri previsti comporta il pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
Si tratta di un contributo dovuto da parte degli enti cooperativi, compresi gli enti in scioglimento volontario, per la copertura delle spese relative alle ispezioni ordinarie. Per l’esatta determinazione del contributo dovuto, si tenga presente quanto segue:
- le cooperative ed i loro consorzi di nuova costituzione, iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2023, sono esonerati dal pagamento del contributo di revisione 2023/2024;
- per le cooperative sociali soggette a revisione annuale il contributo base dovuto è aumentato del 30%;
- le cooperative iscritte nell’Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione, nel caso in cui abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio devono versare un contributo base aumentato del 50%;
- il contributo dovuto per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi è maggiorato del 10%, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale;
- le cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro l’8 ottobre 2023 sono tenute al pagamento del contributo minimo, oltre alle eventuali maggiorazioni.
Per quanto riguarda le Società di mutuo soccorso il contributo dovuto è rappresentato dalla seguente tabella:
I contributi dovranno essere versati entro l’8 ottobre 2023 (90 giorni dalla pubblicazione del decreto) esclusivamente tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Codice 3010: contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento;
Codice 3011: maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento;
Codice 3014: sanzioni.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN