Il DM 31.7.2023, rubricato “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, pubblicato nella G.U. 25.8.2023 n. 198, definisce i criteri per l’erogazione del contributo a fondo perduto destinato alle persone con redditi bassi che nel 2023 hanno realizzato, su case singole o in condominio, lavori agevolati con il superbonus 90%.
Il contributo riguarda le spese sostenute da persone fisiche che operano fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni per gli interventi agevolati con il superbonus con aliquota al 90% effettuati:
- su edifici interamente posseduti anche in comproprietà composti da due a quattro unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari site all’interno dei predetti edifici o condomìni;
- oppure su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
I destinatari sono le persone fisiche che sostengono le spese per i suddetti interventi, in ragione dei seguenti requisiti:
- reddito di riferimento non superiore a 15.000,00 euro che viene determinato secondo quanto previsto dell’art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020;
- sia titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
- abbia adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare.
Per ottenere il contributo, le spese sostenute relative ai predetti interventi agevolati con superbonus tengono conto di quanto segue:
- bonifici devono essere effettuati tra l’1.2023 ed il 31.10.2023;
- entro un limite massimo pari a 96.000,00 euro (riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati);
- anche se il beneficiario ha esercitato l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
Il contributo richiesto non può essere superiore al 10% delle spese ammesse all’agevolazione e sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate secondo i criteri dell’art. 5 del DM 31.7.2023, sulla base del rapporto tra:
- l’ammontare delle risorse stanziate che risultano pari a 20 milioni di euro per il 2023;
- e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Per espressa previsione normativa, il contributo a fondo perduto non produce effetti fiscali per il beneficiario.
Per fruire del contributo va presentata, entro il 31.10.2023, un’istanza all’Agenzia delle Entrate. Ciascun richiedente può presentare una sola richiesta di contributo (anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98), in via telematica, con le modalità ed il contenuto ancora in corso di definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza dal richiedente (il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente).
L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 25, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN