Rottamazione quater, arriva la “comunicazione”

La Legge n. 197/2022 introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio.

In questi giorni, entro il 30 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate-Riscossione metterà a disposizione tramite PEC (o e-mail se la domanda è stata presentata dall’area pubblica) oppure direttamente via posta la Comunicazione contenente le seguenti informazioni e allegati:

  • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata cd “Rottamazione-quater”;
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
    • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
    • o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata; le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023;
  • i moduli di pagamento precompilati (fino a 10 moduli);
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

In caso di risposta negativa alla domanda di adesione nella “Comunicazione” sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

In caso di mancata ricezione della Comunicazione, i diretti interessati potranno procurarsela accedendo nella propria area riservata, tramite credenziali SPID, CIE e CartaNazionale dei Servizi ricercando nell’apposita sezione della “Definizione agevolata” la copia in formato pdf del documento.

In alternativa, la copia della comunicazione delle somme dovute potrà essere richiesta utilizzando uno specifico servizio che sarà reso disponibile nell’area pubblica del medesimo portale web del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it non appena concluse (entro il 30 settembre 2023) le attività di spedizione delle comunicazioni.

In estrema ipotesi, è possibile richiedere la Comunicazione in oggetto presentando il modello RD1, indicando nella casella “Altro” di voler ricevere la Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata, da presentare direttamente allo sportello oppure tramite la pec dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Tale modello potrebbe rivelarsi utile anche per richiedere gli ulteriori moduli di pagamento, posto che sono immediatamente disponibili solo i primi dieci moduli.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN