Assunzione giovani “NEET”: il nodo del cumulo con altre agevolazioni

L’incentivo assunzioni NEET ha generato diversi dubbi tra gli addetti ai lavori. Con il messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023, l’INPS e il Ministero del Lavoro hanno fornito una serie di utili chiarimenti. Vediamo quali sono le condizioni da rispettare per ottenere l’incentivo.

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (di seguito, anche Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85all’articolo 27, comma 1, ha previsto che: “Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a)   che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b)   che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

c)   che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

Il decreto dell’ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023, pubblicato sul sito dell’ANPAL, ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’ambito di applicazione della misura e ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate a finanziare l’incentivo su base regionale.

Il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione, è reso disponibile sul portale istituzionale www.inps.it già a partire dal 31 luglio 2023.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’incentivo in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Lavoratori per i quali si applica l’incentivo

L’incentivo spetta per le assunzioni di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età e che risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani; di seguito, anche Programma).

Possono registrarsi al Programma – tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani – i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti “NEET” (Not [engaged in] Education, Employment or Training) cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1304/2013.

Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo in trattazione, i lavoratori, alla data dell’assunzione, devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)   non abbiano compiuto il trentesimo anno di età: il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;

b)   non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»): la mancata titolarità di un rapporto di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione;

c)   siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (a anche abbiano già sottoscritto Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori – GOL).

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

Come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, l’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo, invece, non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Inoltre, nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023 è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi. La medesima determinazione dell’incentivo vale anche nelle ipotesi in cui si voglia procedere all’assunzione di un giovane “NEET” con contratto di apprendistato professionalizzante.

Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo qui in esame può essere anche usufruito in concomitanza di altri benefici godibili o utilizzabili.

È da far presente, però, che ai sensi del comma 2 del citato articolo 27, in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

 L’incentivo in oggetto è espressamente cumulabile:

  • con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018);
  • con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Pertanto, nel caso di scelta di cumulo della misura in trattazione con l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, fermo restando il rispetto dei requisiti legittimanti di cui alle previsioni normative, il datore di lavoro interessato avrà diritto all’esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo di 36 o 48 mesi (qualora l’assunzione sia effettuata in una Regione del Mezzogiorno) e potrà ulteriormente fruire dell’incentivo economico, pari al 20 per cento della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi.

Nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra comunitari non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale di cui al  decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e recante “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, con la quale si prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di retribuzioni convenzionali, l’incentivo in trattazione non può trovare applicazione (vedi anche Circolare Inps n. 236*1994)

Inoltre, l’agevolazione è cumulabile, nei limiti del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, sia con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate sia con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

Per quanto concerne il riconoscimento al lavoratore assunto dell’esonero e restituzione dei contributi previdenziali a proprio carico (c.d. esonero contributivo) ai sensi dell’art. 1, c. 281 Legge di Bilancio 2023 e art. 36 decreto-legge n. 48/2023, l’Inps di recente è intervenuto con il proprio messaggio del 10 agosto 2023, n. 2923.

Nel provvedimento citato è stato chiarito, prima di tutto, che la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.

Pertanto, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico sopra citati.

Sarà quindi riconosciuto il pieno regime del beneficio e ossia nella misura pari al 60% della retribuzione imponibile mensile previdenziale.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato