I lavoratori in regime di somministrazione possono esercitare i diritti sindacali sia presso l’agenzia di somministrazione (datore di lavoro), sia nei confronti dell’utilizzatore quando il lavoratore si trova in missione.
Sul punto si è espresso recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n. 1/2023, facendo riferimento al contratto collettivo applicabile ai lavoratori somministrati.
In particolare, l’Istante ha chiesto al Ministero se in relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati trovi applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione o quello dell’utilizzatore.
Tenuto conto delle specificità del rapporto di somministrazione che coinvolge tre diversi soggetti (agenzia di somministrazione, utilizzatore e lavoratore) legati da due rapporti contrattuali (il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore, ed il contratto individuale di lavoro stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato), la normativa prevede una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Ciò in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione.
Il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, innanzitutto, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro.
Tuttavia, per il periodo in cui il dipendente viene inviato in missione presso l’utilizzatore, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato deve essere integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice.
L’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 81/2015, infatti, sancisce il principio di parità di trattamento secondo il quale per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
Fermo restando il principio sopra menzionato, che risulta applicabile anche con riferimento ai diritti sindacali del lavoratore, l’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce espressamente che “ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici”.
Il Ministero del Lavoro ribadisce, dunque, che anche in riferimento ai diritti sindacali esercitabili dal lavoratore somministrazione si dovrà, innanzitutto, far riferimento al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro.
È in ogni caso necessario consentire al lavoratore somministrato, per tutta la durata della missione, l’esercizio all’interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito (presso l’utilizzatore) di tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo tale da garantire la concreta effettività di tali diritti durante tutto il periodo in cui il lavoratore svolge la prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato