Decreto energia, violazione corrispettivi: ravvedimento senza rischio chiusura

Il Decreto Energia recante “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio prevede una nuova forma di definizione agevolata che riguarda le violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

Il testo dell’art. 4 entrato in vigore è il seguente:

  1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono rimuovere, mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le predette violazioni anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
  2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Le violazioni comprese nella sanatoria sono:

  • mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici oppure memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;
  • mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;
  • omessa annotazione sul registro d’emergenza in caso di mancato o irregolare funzionamento dei misuratori fiscali.

La regolarizzazione in argomento consente:

  • di utilizzare il ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.lgs. 472/1997) anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata;
  • di escludere la sanzione accessoria prevista (ex art. 12, comma 2 del D.lgs. 471/1997) dove si prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese quando nel corso di un quinquennio sono state constatate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale.

La definizione si perfeziona effettuando il versamento di imposte, interessi e sanzioni entro il 15 dicembre 2023 nonché procedendo con l’eventuale integrazione/correzione delle dichiarazioni già presentate.

È il caso di evidenziare che l’omessa contabilizzazione dei corrispettivi riverbera i suoi effetti anche ai fini delle imposte sui redditi. Posto che il termine di presentazione della dichiarazione per il 2022 scade il 30 novembre prossimo, la presentazione nei termini comporta la sola violazione dell’obbligo di versamento, non potendosi configurare anche quella relativa all’infedeltà dichiarativa. Allo stesso tempo, il minore versamento del saldo Irpef/Ires riferito al 2022 nonché dell’acconto 2023 è rimediabile con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni alla sanzione del 30% (art. 13 del D.lgs. 471/1997).

Per il comparto IVA, invece, la violazione sui corrispettivi configura l’illecito di dichiarazione infedele (ex art. 5 comma 4 del D.lgs. 471/1997) con sanzione dal 90% al 180%. A tale sanzione, secondo la tesi (non da tutti gli autori condivisa) si aggiunge quella da omesso versamento dell’IVA periodica ex art. 13 del D.lgs. 471/97 con sanzione del 30%. Le sanzioni edittali sono riducibili secondo le regole del ravvedimento operoso in ragione del termine di versamento.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN