Il modello Redditi PF/2023, confermando quanto proposto lo scorso anno, contiene la casella “Presenza visto di conformità” che va assumendo sempre maggiore importanza, viste le difficoltà da parte dei contribuenti di cedere il relativo credito, con la conseguente necessità di portarlo in dichiarazione.
La casella in esame è stata collocata nel riquadro “Firma della dichiarazione” come si evince dal modello redditi PF/2023 sotto riportato.
La casella “Presenza visto Superbonus” va barrata in caso di apposizione del visto di conformità alla documentazione attestante i presupposti per fruire della detrazione superbonus 110% direttamente in dichiarazione. La norma di riferimento è stata introdotta dall’art. 1 comma 28 della Legge 234/2020 che ha fatto salvi i contenuti dell’art. 5 del DL 157/2021 (Decreto antifrodi) che ha disposto l’obbligo del visto per fruire della detrazione superbonus anche in caso di utilizzo diretto dell’agevolazione.
Le ultime novità sono contenute nella circolare n. 14/E/2023 che conferma e fornisce ulteriori precisazioni a proposito del visto di conformità inerente il superbonus, stabilendo che:
- riguarda solo i dati relativi ai documenti che attestano la sussistenza dei presupposti per usufruire della detrazione del 110%. Ne consegue che la casella non va barrata per quanto concerne l’utilizzo direttamente in dichiarazione degli altri bonus edili (per esempio detrazioni per recupero edilizio, bonus facciate, abbattimento barriere architettoniche);
- la casella non deve essere barrata in caso di presentazione del modello Redditi PF/2023 direttamente da parte del contribuente tramite l’utilizzo della dichiarazione precompilata;
- l’apposizione del visto di conformità sull’intera dichiarazione per poter compensare un credito di importo superiore a 5.000 euro assorbe il visto superbonus. Ne consegue che la relativa casella “Visto Superbonus” non va barrata;
- nel caso in cui il visto ai fini del superbonus è stato rilasciato da un soggetto diverso da chi compila e trasmette la dichiarazione, e la dichiarazione non contiene il visto di conformità “generale”, il contribuente deve barrare la casella del frontespizio «Visto superbonus». È stato chiarito, infatti, che non è necessario che a trasmettere la dichiarazione sia il soggetto che ha rilasciato il “Visto superbonus”.
Un ultimo caso teoricamente possibile riguarda la coesistenza di due vistatori diversi: il primo che provvede al visto superbonus, il secondo che attesta la conformità dell’intera dichiarazione. Fermo restando che la casella “Visto superbonus” non va barrata, ci si chiede se chi appone il visto di conformità generale debba anche verificare la documentazione inerente il visto superbonus. La circolare non chiarisce la fattispecie, mentre la dottrina più attenta ritiene che non si debba procedere a duplicare i controlli sui medesimi documenti.
Per quanto concerne il modello 730/2023, non si riscontra una casella per lo specifico visto di conformità per il Superbonus 110%. La motivazione sta nel fatto che sono stati previsti i seguenti casi di esclusione:
- la dichiarazione modello 730/2023 è presentata direttamente dal contribuente tramite l’utilizzo della dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi);
- la dichiarazione modello 730/2023 è presentata dal contribuente tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
- la dichiarazione modello 730/2023 è presentata dal CAF/professionista abilitato che appone il visto di conformità sull’intera dichiarazione (sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato al CAF/professionista) assorbendo di fatto il visto specifico riguardante il superbonus.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN