Con il Decreto Legge n. 132/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023, è stata introdotta la proroga del regime semplificato di smart working per i lavoratori cosiddetti fragili.
Il termine in precedenza fissato al 30 settembre 2023 dal Decreto Lavoro (Decreto 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) è stato prorogato sino al 31 dicembre 2023, unificando quindi le scadenze già in vigore per determinate categorie di soggetti che possono accedere allo smart working, in assenza di un accordo individuale.
Il Decreto Lavoro aveva, infatti, prorogato il regime semplificato:
- sino al 30 settembre 2023 per i lavoratori fragili;
- sino al 31 dicembre 2023 per i dipendenti del settore privato genitori di figli under 14 e i dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19.
Il nuovo provvedimento emanato dall’Esecutivo interviene, dunque, solo con riferimento ai cosiddetti lavoratori fragili.
Sono considerati fragili quei dipendenti del settore pubblico e privato affetti da patologie e condizioni specificamente individuate con apposito Decreto del Ministero della Salute, nei confronti dei quali il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche eventualmente attraverso l’adibizione a diversa mansione che rientra nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta in ogni caso ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro agile dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati, ove più favorevoli.
In particolare, il Decreto Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 ha individuato i lavoratori fragili come quei soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria;
- pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica
- fibrillazione atriale
- scompenso cardiaco
- ictus
- diabete mellito
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica
- epatite cronica
- obesità
- la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età > 60 anni
- condizioni e patologie di cui all’Allegato 2 Circolare del Ministero della Salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
Non ha costituito oggetto di modifica, invece, il termine, già in precedenza fissato al 31 dicembre 2023, per i lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni e per i dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2.
Il Decreto n. 132/2023 uniforma, dunque, i termini che permettono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza di un preventivo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per stabilire le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro è comunque assoggettato all’obbligo di trasmettere al Ministero del Lavoro una comunicazione telematica, tramite l’apposito applicativo denominato “Lavoro Agile”, entro cinque giorni successivi all’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato