Entro il 31 ottobre 2023 scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non rientranti nell’ambito della dichiarazione dei redditi precompilata.
La certificazione delle ritenute in argomento riguarda le somme corrisposte, nel corso del 2022, a titolo di:
- redditi di lavoro autonomo (ex art. 53 del Tuir);
- redditi diversi (ex art. 67 del Tuir);
- provvigioni (comunque denominate) per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
Anche se potrebbe rappresentare una contraddizione, si rende necessaria la certificazione unica anche in relazione ai seguenti redditi per i quali non si applica la ritenuta d’acconto, in quanto rientranti in regimi agevolati quali:
- i compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex art. 27, D.L. 98/2011);
- i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti forfetari (ex art. 1, L. 190/2014).
Laddove si dovessero verificare errori, al sostituto d’imposta obbligato alle comunicazioni sono consentite le seguenti alternative come da frontespizio del modello:
Prima della scadenza del termine di presentazione:
- annullamento della trasmissione di una certificazione già presentata che si elabora compilando una nuova certificazione con i dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio;
- sostituzione di certificazione già presentata che si elabora compilando una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.
Su questo specifico punto le istruzioni precisano che “Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.
Dopo la scadenza del termine. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di € 100, con un massimo di € 50.000 per sostituto di imposta. È il caso di evidenziare che in questa fattispecie non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico. La norma consente due fattispecie particolari.
- La sanzione non si applica, nei casi di errata trasmissione della CU, se la correzione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria.
- La sanzione è invece ridotta a 1/3 (cioè a € 33,33), con un massimo di € 20.000, se la correzione avviene entro 60 giorni dal termine ordinario.
È ammesso il ravvedimento operoso della CU. Per ciascun CU omessa o errata, la sanzione ravveduta sarà pari a:
- 3,70 euro (1/9 di 33,33), in caso di invio entro 60 giorni dal termine ordinario;
- 11,11 euro (1/9 di 100,00) in caso di invio dal 61mo giorno al 90mo giorno dal termine ordinario;
- 12,50 euro (1/8 di 100,00) in caso di invio dal 91mo giorno dal termine ordinario fino al termine per l’invio del 770 dell’anno successivo.
Per l’indicazione della sanzione ridotta per ravvedimento occorre utilizzare il codice tributo “8948” riferibile alle sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN