Con il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il Legislatore ha introdotto, analogamente a quanto previsto per l’anno 2022, un’indennità a favore dei lavoratori titolari di un rapporto di lavoro part-time ciclico.
La nuova disposizione, infatti, prevede espressamente che per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro.
Si ricorda, infatti, che il lavoro a tempo parziale ciclico verticale è una particolare tipologia di contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzata dallo svolgimento dell’attività lavorativa solo in alcuni periodi dell’anno, organizzato solo in alcuni mesi, settimane o giorni. L’orario di lavoro viene dunque calcolato come media delle ore di lavoro prestate durante i periodi di attività e delle ore in cui il lavoratore non svolge attività lavorativa.
Il lavoratore, tuttavia, è considerato sempre in forza presso il datore di lavoro, per tutta la durata del contratto, anche nei periodi in cui non vi è svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
Ulteriore condizione necessaria per poter fruire del beneficio è rappresentata dalla circostanza che alla data della domanda, i lavoratori non siano:
- titolari di un ulteriore rapporto di lavoro dipendente:
- percettori dell’indennità di disoccupazione (NASpI);
- ovvero non siano percettori di un trattamento pensionistico.
In riferimento ai requisiti sopra qui richiamati, appare utile riprendere quanto specificato dall’Inps per la medesima misura riconosciuta nel 2022 agli stessi lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale.
In particolare, l’Istituto ha chiarito che:
- per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane;
- il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui, alla data di presentazione della domanda dell’una tantum, sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi;
- l’indennità è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione Separata, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, nonché con l’APE sociale.
L’indennità non concorre, inoltre, alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) e sarà erogata dall’Inps, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023.
L’Istituto è tenuto al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora dovesse riscontrare alcuni scostamenti, anche in via prospettica, rispetto all’ammontare delle risorse destinate, non adotterà ulteriori provvedimenti di concessione dell’indennità.
Il Decreto Legge n. 145/2023 non contiene alcun riferimento in merito alle modalità da seguire per il riconoscimento dell’indennità e ai termini entro cui l’indennità potrebbe essere erogata.
Si presume, tuttavia, anche in analogia a quanto previsto lo scorso anno, che la prestazione potrà essere richiesta direttamente dai lavoratori interessati mediante la presentazione in via telematica di un’apposita istanza.
Sul punto si attendono, pertanto, i dovuti chiarimenti da parte dell’Istituto.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato