Entro il prossimo 30 novembre i soggetti IRES tenuti alla presentazione delle dichiarazioni SC/2023 devono verificare se sono obbligati o meno al versamento degli acconti. A tali soggetti non si applicano le disposizioni di maggior favore che prevedono il differimento dell’acconto di novembre a gennaio 2024 (ex L. n. 145/2023 cd decreto anticipazioni).
Gli acconti sono determinati secondo una delle seguenti metodologie:
- il metodo storico che consente di determinare gli acconti secondo il debito per l’anno di imposta 2022 come risultante da specifici righi del modello dichiarativo;
- il metodo previsionale, nel caso in cui il contribuente valuti una riduzione della base imponibile con conseguente riduzione del debito fiscale, oppure tenga in considerazione, nella determinazione dell’imposta, eventuali detrazioni e ritenute subite.
Nella determinazione degli acconti è necessario tener presente quanto segue:
- la scelta del metodo non è vincolante per le diverse imposte, nel senso che una società può assumere la decisione di applicare il metodo previsionale per l’IRAP e quello storico per l’IRES;
- il metodo applicato, storico o previsionale, non vincola il soggetto in sede di primo e secondo acconto. Ciò che conta è rispettare la congruità dei versamenti che si determineranno a consuntivo;
- gli acconti 2023 delle imposte IRES e IRAP per le società devono essere pari al 100% di quanto risulta dovuto per il periodo di imposta 2022, qualora calcolati con il metodo storico, ovvero dell’imposta che emerge quale debito per il 2023, se si utilizza il metodo previsionale;
- la misura delle due rate di acconto varia a seconda dell’assoggettamento agli ISA:
- i due acconti sono dovuti nella misura del 50% ciascuno per i soggetti che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA (pari a 5.164.569,00 di euro);
- versano gli acconti nella misura del 40% (primo) e 60% (secondo) solo le società per le quali non sono previsti gli ISA e quelle che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 di euro.
- nel caso in cui l’importo totale degli acconti dovuti è inferiore ad euro 257,52, si procede al versamento complessivo (in un’unica rata) entro il termine di pagamento della seconda rata;
- il codice tributo da utilizzare per il secondo acconto è: 2002 – IRES – acconto seconda o unica rata.
Gli acconti IRES sono dovuti dalle società di capitali che presentano il modello SC 2023 ed al rigo RN17 evidenziano un importo a debito almeno pari ad euro 21,00. L’obbligo sussiste anche in ipotesi di omissione della presentazione del modello dichiarativo, qualora dovuta.
Non sono tenuti al versamento degli acconti IRES i contribuenti che:
- presumono di non evidenziare un debito di imposta per l’anno fiscale 2023 (applicazione del cd. metodo previsionale che può determinare anche una riduzione degli acconti da versare);
- hanno dichiarato una perdita fiscale nel modello SC 2023;
- al rigo RN17 hanno evidenziato un debito di imposta inferiore a 21,00 euro;
- si sono costituiti nell’anno 2023;
- al rigo RN24 evidenziano un credito IRES pari all’intero importo degli acconti dovuti;
- sono stati dichiarati falliti (o sottoposti a liquidazione giudiziale), fatto salvo il caso dell’esercizio provvisorio (lo stesso criterio dicasi per la nuova procedura della liquidazione giudiziale e per l’eventuale prosecuzione dell’attività di impresa).
L’acconto IRAP è dovuto dai soggetti obbligati che nel modello IRAP 2023 evidenziano al rigo IR21 un importo superiore ad euro 21,00 qualora si tratti di soggetti IRES.
Nel caso di soggetti IRES i termini di versamento coincidono con quanto esposto nel paragrafo precedente. I codici tributo da indicare nella sezione regioni del modello F24 (anno di riferimento 2023), sono: 3813 IRAP – acconto seconda o unica rata
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN