Con la circolare n. 31/E del 9 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo chiarimenti sulla proroga al 16 gennaio 2024 del termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che per il 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi (indicati nel modello REDDITI PF 2023) non superiori a 170.000 euro. La novella consente, altresì, di dilazionare il secondo acconto in cinque rate di pari importo, scadenti ogni 16 del mese a partire dal 16 gennaio 2024 (con maggiorazione interessi del 4% annuo a partire dalla seconda rata).
La parte più interessante del documento di prassi riguarda i soggetti che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della nuova misura che restano obbligati al versamento del secondo acconto al 30 novembre, tra i quali si annoverano:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA. Tra questi rientrano i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza (ex artt. 5 e 116 del DPR 917/1986 – TUIR);
- i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa familiare e dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della natura individuale dell’impresa stessa;
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. A tal fine, la circolare precisa quanto segue:
- deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale;
- qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate;
- le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) fruiscono del differimento solo laddove nel 2022 siano anche titolari di reddito d’impresa. In luogo dell’ammontare dei ricavi, dovranno considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023);
- ulteriore subordinata al caso precedente, qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022.
La circolare chiarisce che è possibile fruire del differimento al 16 gennaio anche quando al contribuente, in ragione dell’importo ridotto, spetti il versamento dell’acconto in unica rata a novembre.
Da un punto di vista oggettivo, in ragione dell’ex art. 4 del DL 145/2023, è il caso di evidenziare che il differimento riguarda l’acconto “dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”, riferendosi alle imposte liquidate nel modello REDDITI, vale a dire:
- l’IRPEF;
- le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto (imposta sostitutiva per il regime di vantaggio, l’imposta sostitutiva per il regime forfetario, la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, l’IVIE, l’IVAFE, l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni, l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”)
Per espressa previsione normativa, dalla proroga sono esclusi:
- i contributi previdenziali e assistenziali (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN