In dirittura di arrivo il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Tra le misure più importanti che entreranno in vigore una volta che sarà concluso l’iter legislativo con l’acquisizione degli ultimi pareri si segnala quanto segue:
- i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali saranno rivisitati prevedendo il termine del 30 settembre (rispetto al termine attuale del 30 novembre) per la presentazione della dichiarazione dei redditi uniformando così le scadenze per le persone fisiche (partite IVA, dipendenti e pensionati), le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Il termine diventerà l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto all’undicesimo mese attualmente previsto) per i soggetti IRES;
- si provvede a modificare in via definitiva le scadenze dei versamenti rateali delle imposte, con la previsione di un’ulteriore rata con scadenza 16 dicembre;
- i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA verranno semplificati estendendo il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA. Il modello 730 potrà essere presentato per tutte le tipologie reddituali riconducibili a persone fisiche non titolari di partita IVA abbracciando a titolo esemplificativo anche i redditi diversi di natura finanziaria o relativi ad investimenti all’estero;
- subirà un restyling nella logica della semplificazione anche la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta per tener conto dell’eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio;
- si prevede un’apposita procedura telematica per comunicare la cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili;
- gli indici sintetici di affidabilità fiscale verranno rivisti prevedendo una riduzione degli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale e rendendo, altresì, disponibili i programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale entro il 30 aprile;
- si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle Entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;
- i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale;
- ci sarà un incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP;
- non opererà la decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali sussiste l’obbligo di indicazione in dichiarazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN