Dopo numerose proroghe, a decorrere dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del lavoro sportivo.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con propria Circolare del 25 ottobre 2023, n. 2, seguito poi da Inail e Inps, è intervenuto fornendo i primi chiarimenti per la corretta applicazione della nuova normativa.
La normativa stabilisce, innanzitutto, che il lavoratore sportivo è “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (…) ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Il Legislatore ha previsto poi espressamente che, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato ovvero di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
Lavoro subordinato sportivo
Con riferimento alla disciplina del lavoro subordinato sportivo, sono previste specifiche deroghe ad alcune normative che interessano la generalità dei rapporti di lavoro subordinato.
In particolare, ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano alcune disposizioni relative alla disciplina degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, agli accertamenti sanitari e alla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo e numerose ulteriori disposizioni in materia di licenziamenti, fra le quali quelle contenute nella L. n. 604/1966, nella L. n. 108/1990 e nell’art. 24 della L. n. 223/1991.
Si prevede che anche l’art. 7 della L. n. 300/1970 non trovi applicazione con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
Inoltre, nell’ambito del lavoro sportivo non si applicano le disposizioni relative al rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 81/2015.
Infatti:
- il contratto di lavoro subordinato può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto;
- è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti e la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia.
Il limite di età minimo è fissato a 14 anni per il rapporto di apprendistato di primo livello e a 15 anni per il contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando il limite massimo dei 23 anni già previsto per quest’ultima tipologia di contratto.
Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
L’area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.
Viene stabilito che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Si tratta tuttavia di una presunzione relativa in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. Le condizioni vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito.
Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società sportiva, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato.
Il contratto deve essere depositato, unitamente agli eventuali ulteriori contratti stipulati tra le medesime parti, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, per l’approvazione prima dell’avvio della prestazione lavorativa, che costituisce condizione di efficacia del contratto.
Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Al superamento di tale impegno orario resta in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
In tal caso non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.
Il soggetto destinatario delle prestazioni sportive è tenuto a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, che equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego competente.
L’obbligo di comunicazione deve essere assolto entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive oppure tramite la consueta comunicazione al Centro per l’impiego, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500.
Un ulteriore adempimento previsto per le co.co.co. concerne l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, obbligo che può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Prestazioni sportive dei volontari
Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari “che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”.
Tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
I volontari possono ricevere esclusivamente rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Infine, gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato