Superato il termine del 30 novembre, ai ritardatari viene data la possibilità di presentare validamente la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni evitando le conseguenze della dichiarazione omessa. Sarà, infatti, possibile presentare entro il 28 febbraio 2024 le dichiarazioni dei redditi (modello Redditi/PF/SP/SC/ENC) configurandosi come dichiarazioni tardive, valide a tutti gli effetti, con rilievi sanzionatorio di portata meno gravi rispetto all’omessa dichiarazione.
In seguito all’ordinaria scadenza del 30 novembre possono configurarsi le seguenti ipotesi:
- dichiarazione tardiva, ex art. 2, comma 7, primo periodo del D.P.R. 322/1998 che stabilisce la validità delle dichiarazioni inviate con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- omessa dichiarazione nel caso in cui la dichiarazione venga presentata oltre i 90 giorni.
Posto che la dichiarazione conserva la sua validità, la tardività (entro il 28 febbraio) comporta la comminazione di una sanzione fissa di euro 250,00 con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso con riduzione fino a un decimo (ex art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs 472/1997).
Nel modello F24 si dovrà indicare:
- euro 25 nella sezione importo a debito pari a un decimo di euro 250,00;
- codice tributo 8911 (Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA);
- anno di riferimento 2023, ossia quello a cui si riferisce la violazione.
Unitamente alla dichiarazione tardiva, se vi fossero delle irregolarità dei versamenti si renderebbe necessaria la regolarizzazione con applicazione della sanzione del 30% per omesso/tardivo versamento (art. 13 del D.Lgs 471/1997) con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. La regolarizzazione non deve necessariamente avvenire entro il 28 febbraio potendo il contribuente provvedere in un momento successivo ai versamenti.
L’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi n. 42/E/2016 ha avuto modo di chiarire che la sanzione ridotta pari a euro 25 deve intendersi per singola dichiarazione. Vale a dire che, nel caso in cui il contribuente si sia dimenticato di inviare la dichiarazione modello redditi e la dichiarazione IRAP, la sanzione sana la tardività con un importo pari a euro 50 (25 per singola dichiarazione).
Di tutt’altro tenore le sanzioni previste per l’omessa dichiarazione che comporta una sanzione amministrativa che va:
- dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute (con un minimo di euro 250)
- oppure con la sanzione fissa da euro 250 a euro 1.000 se non sono dovute imposte senza possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Unico sollievo è rappresentato dalla riduzione alla metà della sanzione se il modello viene presentato entro il termine previsto dalla dichiarazione per l’anno successivo (ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. 471/1997), comportando le seguenti sanzioni:
- dal 60% al 120% delle imposte dovute con un minimo di euro 200;
- in misura fissa da euro 150 a 500 in caso di imposte non dovute.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN