Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno.
Il lavoratore può essere il coniuge, parte di un’unione civile, il convivente di fatto, un parente o affine entro il secondo grado della persona assistita.
In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
Con l’entrata in vigore della D.Lgs. n. 105/2022, che ha modificato alcune disposizioni della Legge n. 104/1992, è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale i permessi potevano essere concessi ad un solo lavoratore per l’assistenza del familiare disabile.
Infatti, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso, a decorrere dal 13 agosto 2022, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge, della parte di un’unione, o del convivente di fatto, di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Tale nuova disposizione deve leggersi congiuntamente a quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni a tutela della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in materia di congedo straordinario per l’assistenza a persone affette da disabilità grave.
In particolare, il Testo Unico prevede che il coniuge convivente, la parte di un’unione civile ovvero il convivente di fatto di soggetto con disabilità in situazione di gravità, ha diritto a fruire di un congedo straordinario retribuito per una durata massima complessiva di 2 anni. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
La durata complessiva del congedo è da intendersi valida per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco dell’intera vita lavorativa del lavoratore che presta assistenza. Il congedo è riconosciuto a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
Ai sensi dell’articolo 42, comma 5-bis D.Lgs. n. 151/2001, il congedo ed i permessi mensili di tre giorni non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona, ad eccezione dei genitori di un figlio con handicap in situazione di gravità, nei confronti dei quali i diritti possono essere riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei permessi mensili o giornalieri ai sensi della Legge 104.
L’Inps con proprio Messaggio del 22 novembre 2023, n. 4143 ha chiarito che è possibile autorizzare sia la fruizione del congedo straordinario sia la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Pertanto, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili o del prolungamento del congedo parentale o delle due ore giornaliere di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Anche per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Tuttavia, i benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza ad un soggetto disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato