L’avvento della fatturazione elettronica, come tutte le novità, ha comportato l’avverarsi di situazioni che fino a quel momento non si erano verificate.
Le nuove situazioni di fronte nelle quali si imbattono frequentemente gli operatori sono legate ai meccanismi elettronici che generano dei flussi di dati. Questi, ove errati, possono dare origine – anche – a documenti fiscali le cui ricadute devono essere risolte con gli strumenti legislativi/regolamentari vigenti che regolano la materia.
La casistica esaminata in quest’articolo si riferisce all’erronea emissione di doppia fatturazione.
Ciò che di fatto è accaduto è esposto negli interpelli aventi ad oggetto una “erronea duplicazione di fatturazione elettronica“ ai quali nel tempo l’Agenzia delle Entrate ha fornito prima la risposta n. 395/2019 e successivamente la n. 447/2023, che replica a un’istanza di interpello ribadendo sostanzialmente quanto già indicato nel 2019.
Si tratta di due situazioni diverse, ma che hanno comportato la stessa conseguenza, e cioè l’arrivo al canale telematico SDI di fatture sostanzialmente duplicate.
Ciò è accaduto a seguito dell’avverarsi di due situazioni anomale:
- La prima si è verificata a causa dell’erroneo arrivo al SDI di fatture emesse in formato cartaceo prima dell’avvento della fatturazione elettronica;
- La seconda invece si è verificata a causa di un disguido di comunicazione tra un operatore economico e il suo intermediario abilitato all’emissione di fatture per suo conto.
In entrambi i casi, la nomenclatura delle fatture (e cioè la successione alfanumerica che le contraddistingue univocamente) era diversa, per cui i sistemi di controllo previsti dal SDI, propedeutici al corretto inoltro al destinatario, non hanno sortito effetto.
Le verifiche effettuate dal SDI al fine di intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, per mezzo dello scarto della fattura, riguarda l’identificativo del cedente/prestatore, l’anno della data della fattura e il numero.
In entrambe le situazioni, il problema era rappresentato dalla corretta modalità da seguire per annullare le fatture elettroniche erroneamente emesse.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, in entrambe le situazioni, ricorre all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 rubricato “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta“.
Richiamandone il contenuto, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia ritenendo l’errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse, riconducibile alle simili cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione” che consentono le variazioni in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta, successivamente all’emissione e registrazione della fattura originariamente emessa.
La causale da inserire nelle note di variazione, potrà essere del seguente tenore “storno totale delle fatture per errato invio tramite SDI”.
Pertanto, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, l’operatore economico istante potrà sanare l’erronea duplicazione di fatturazione elettronica emettendo e registrando le note di variazione di storno degli stessi.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN