L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 477 del 15 dicembre 2023, si è espressa sul corretto trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette da applicare alle ricariche delle auto elettriche.
Nel caso di specie, l’istante è un agente di commercio che, intenzionato ad acquistare un’auto elettrica, chiede se può portare in detrazione il costo dell’energia elettrica ricaricata tramite rete domestica presso il proprio box auto contenente anche una wall box (stazione di ricarica dell’auto elettrica a parete).
L’Agenzia ricorda che, in base alle disposizioni del Dpr 633/72, “l’IVA sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%”. Limitazione che non sussiste nel caso in cui i veicoli formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti e i rappresentanti di commercio a cui spetta la detraibilità IVA al 100%. Disciplina che, sempre a parere dell’Agenzia delle Entrate, si applica anche nel caso di costi sostenuti per l’acquisto di autovetture elettriche e dei costi ad esse relative.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 164, comma 1 del TUIR prevede invece che le spese sostenute per i mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni siano deducibili nella misura del 20%. Percentuale che sale all’80% per gli agenti o i rappresentanti di commercio. Tra queste spese deducibili c’è ovviamente il carburante. Anche in questo caso l’Agenzia fa un’equiparazione tra l’energia impiegata per la ricarica dell’auto elettrica e il carburante, affermando che l’agente di commercio “può dedurre dal proprio reddito d’impresa, nei limiti dell’80% la spesa afferente all’energia elettrica effettivamente destinata all’alimentazione/ricarica della propria autovettura”. E questo “anche se la sua alimentazione/ricarica è effettuata presso una stazione per la ricarica ad uso domestico situata nei locali dello stesso Istante destinati a uso promiscuo della propria attività d’impresa”, a patto che venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l’utilizzo di detta energia come carburante.
In sintesi, l’agente di commercio può detrarre l’IVA al 100% e dedurre i costi all’80%, a patto che i pagamenti siano effettuati mediante carte di credito, di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del Dpr 605/73.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN