La Legge di Bilancio 2024 modifica in aumento dall’8% all’11%, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici relativi a spese di recupero edilizio e ristrutturazione, secondo quanto contemplato dall’art. 1 co. 88 della L. 213/2023; tali spese rappresentano oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Si tratta di una norma vigente dall’01/07/2010 (ex art. 25 del D.L. 78/2010) che si applica ai pagamenti effettuati con bonifico cosiddetto parlante o fiscale in relazione a spese che danno diritto ad agevolazioni fiscali.
La ritenuta di acconto riguarda i pagamenti effettuati con bonifico inerenti:
- il superbonus (ex art. 119 del DL 34/2020)
- l’ecobonus (ex art. 14 del DL 63/2013)
- il sismabonus (ex art. 16 del DL 63/2013)
- il bonus casa 50%, (ex art. 16-bis del TUIR)
- il c.d. “bonus barriere 75%” (ex 119-ter del DL 34/2020)
La ritenuta si applica titolo di acconto dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari con obbligo di rivalsa al momento dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti a cura delle banche e dalle Poste Italiane S.p.A.
Non sono assoggettate a obblighi di ritenuta le seguenti fattispecie:
- acquisto di immobili ristrutturati riconducibili al c.d. “bonus casa acquisti” (ex art. 16-bis co. 3 del TUIR);
- acquisto di case antisismiche in ragione del c.d. “sisma-bonus acquisti” (ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013);
- spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sulla propria abitazione;
- pagamento di oneri di urbanizzazione, dei bolli e dei diritti amministrativi, delle tasse comunali (es TOSAP);
- acquisto di mobili ed elettrodomestici, cd “bonus mobili” (ex art. 16 co. 2 del DL 63/2013);
- pagamento di interventi per la “sistemazione a verde” e per la realizza zione di coperture a verde e di giardini pensili denominati “bonus verde” (ex art. 1 co. 12 – 15 della L. 27.12.2017 n. 205).
Un aspetto da considerare riguarda la base imponibile che l’istituto di credito prende in considerazione per calcolare la ritenuta di acconto dell’11%. Non conoscendo l’importo dell’IVA esposta in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile, su cui operare la ritenuta è forfettariamente calcolata scorporando dall’importo del bonifico ricevuto l’aliquota IVA del 22%, a prescindere dal regime fiscale adottato.
Infine, per evitare che l’importo oggetto di bonifico sia assoggettato più volte a ritenuta (per esempio del 4% per prestazioni relative a contratti d’appalto da parte dei condomini oppure del 20% per spese professionali) si prevede la sola applicazione della ritenuta dell’11% prevista dal DL 78/2010.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN