Il Decreto Adempimenti (art. 10, D. Lgs. dell’8 gennaio 2024, n. 1) in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), prevede, tra le altre semplificazioni, la sospensione dell’invio delle comunicazioni e inviti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati emessi dall’Agenzia delle entrate:
- comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/1973, e 54-bis del DPR n. 633/1972;
- comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973;
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.
Il successivo comma dello stesso articolo di riforma fa salve, però, le sospensioni già previste:
- dal comma 17, dell’articolo 7-quater del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 225/2016. Tale norma prevede una sospensione dei termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- e del secondo periodo, del comma 11-bis dell’articolo 37 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006. Tale norma riguarda la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori
Sebbene l’intento sia lodevole nel senso di tutelare le ragioni dei contribuenti in particolari periodi dell’anno, il corpo normativo della sospensione degli invii scoordinato con le altre sospensioni già previste si presenta complesso necessitando di appositi chiarimenti o ulteriori interventi normativi. In particolare:
- non viene fornita alcuna definizione dei casi di indifferibilità e urgenza;
- non si prevedono effetti particolari in caso di notifica da parte dell’Agenzia durante i periodi indicati;
- si dispone la sospensione dell’invio delle comunicazioni a cura dell’Agenzia delle Entrate, ma nulla viene indicato rispetto alla sospensione delle risposte da parte dei contribuenti che viene stabilito nei trenta giorni successivi alla ricezione. A riguardo, è il caso di evidenziare la:
- la comunicazione inviata in data 30 luglio con ricezione in data 6 agosto beneficia del differimento fino al 4 settembre per le memorie o il pagamento;
- la comunicazione inviata in data 30 novembre e ricevuta il 6 dicembre non beneficia della stessa sospensione.
Tale asimmetria non potrà che essere risolta da un nuovo intervento legislativo.