L’esercizio di più attività: riflessi in materia IVA

La regola generale prevista dall’articolo 36 del DPR 633/72 dispone che i soggetti che esercitano più attività sono tenuti ad applicare l’IVA unitariamente e cumulativamente per tutte le attività svolte.
Di contro, sono previsti dei casi in cui la suddivisione delle attività è facoltativa oppure obbligatoria, pur mantenendo l’unitarietà del soggetto passivo (ossia un’unica partita IVA).

In particolare, secondo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’articolo 36 del DPR 633/72, la separazione delle attività è obbligatoria:

  1. se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni;
  2. per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’articolo 24 del DPR 633/72;
  3. per le attività agricole per le quali si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34 del DPR 633/72;
  4. per le attività relative a giochi e intrattenimenti di cui all’articolo 74 comma 6 del DPR 633/72 e attività spettacolistiche di cui all’articolo 74-quater comma 5 del DPR 633/72.

Per quanto concerne la separazione facoltativa, “i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate”.

Tale opzione deve essere comunicata nella dichiarazione di inizio attività oppure attraverso la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si è svolta per la prima volta l’attività separata. L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

Da un punto di vista prettamente contabile, la separazione delle attività comporta la tenuta di registri IVA separati e l’inserimento di una protocollazione per la registrazione delle fatture distinta per attività svolta. Di conseguenza si genereranno liquidazioni IVA distinte per singola attività. Il versamento, qualora la periodicità dovesse coincidere, potrà essere invece unitario (andando pertanto a compensare partite creditorie e partite debitorie).

Relativamente invece agli adempimenti dichiarativi, la separazione delle attività comporta l’invio di un unico dichiarativo (dichiarazione annuale IVA), comprendente tanti moduli quante sono le attività separate.

L’adozione facoltativa della separazione delle attività risulta essere particolarmente conveniente quando uno stesso soggetto svolge sia attività esenti che attività imponibili IVA. In questo caso l’eventuale applicazione del pro rata non consentirebbe di detrarre integralmente l’imposta sulle attività imponibili. La separazione delle attività, invece, consentirebbe di rimuovere tale vincolo.

Può sussistere il caso in cui delle prestazioni fatturate riguardino due o più attività separate. L’articolo 36, comma 5 del DPR 633/72 dispone in tal senso l’obbligo di fatturazione dei passaggi interni di beni e servizi fra attività separate. Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui l’attività oggetto di passaggio sia caratterizzata da un’aliquota IVA ridotta oppure forfetizzata, e quindi la detrazione sia inferiore rispetto a quella dell’attività di provenienza.

Martina Bianchet – Centro Studi CGN